Novità su autovelox e multe da due sentenze della Cassazione, come spiega laleggepertutti.it, gli autovelox, per poter essere utilizzati, devono possedere il certificato di collaudo, che va rilasciato una sola volta all’atto del primo utilizzo, e il certificato di taratura annuale. Questo secondo documento attesta la verifica periodica del corretto funzionamento della macchinetta ed è obbligatorio sia per gli autovelox fissi che per quelli mobili.
La Cassazione ha detto in passato che, non essendo onere del cittadino andare a documentarsi per verificare che l’autovelox con cui gli è stata elevata la multa sia stato prima correttamente tarato, è la polizia a dover specificare ciò nel verbale. In pratica, la multa deve indicare la data dell’ultima taratura che, come detto, non deve essere anteriore di oltre un anno.
Le nuove indicazioni della Cassazione sull’autovelox specificano ora che, rispetto all’obbligo di “taratura” periodica, non può essere attribuito alcun valore all’annotazione di conformità riportata sul verbale dai vigili accertatori. In pratica, la presenza sul verbale della dicitura che l’apparecchiatura è “debitamente omologata e revisionata” non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura. Questo significa che ben potrebbe essere il contrario. In altri termini, il cittadino ha comunque diritto, in caso di ricorso, a contestare quanto indicato dal verbalizzante nella multa ed esigere che venga prodotto il certificato di taratura in originale o copia conforme. Solo quest’ultimo dimostrerà l’effettiva verifica della macchinetta.
Un altro elemento necessario affinché la multa autovelox sia valida è la presenza del cartello stradale di avviso. È la cosiddetta ‘presegnalazione del controllo elettronico della velocità’ che deve essere posto a non più di 4 chilometri dall’apparecchio e a una “congrua” distanza minima onde lasciare la possibilità all’automobilista di frenare con dolcezza, senza manovre improvvise.
L’apparecchio poi deve essere posizionato in modo visibile e non deve essere artificialmente e maliziosamente nascosto in modo da trarre in inganno i conducenti. In ultimo, il verbale deve essere completo, ossia indicare tutti gli elementi di fatto che hanno generato la contestazione.