Di violenza di genere, dei suoi numeri e delle sue cause si parla sempre più spesso. La (giustificata) sovraesposizione mediatica del fenomeno, infatti, l’ha reso oggetto di aspri dibattiti all’interno dell’opinione pubblica, che vede contrapporsi, con la ferocia tipica dell’era social, i negazionisti da un lato e coloro che studiano la questione per trovare dei rimedi dall’altro.

Eppure che la problematica sia reale e, soprattutto, che essa affondi profondamente le sue radici nella cultura di ciascun popolo l’ha riconosciuto addirittura l’ONU, massima autorità in materia di diritti umani. Presa consapevolezza del fatto che non fosse sufficiente l’introduzione di un generico principio di non discriminazione nello stesso statuto delle Nazioni Unite, il primo passo verso la costruzione di una legislazione peculiare in materia fu la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), vera e propria carta internazionale in materia di diritti femminili. Adottata nel 1979, è, ad oggi, l’unico strumento giuridicamente vincolante a concentrarsi in maniera onnicomprensiva sul raggiungimento dell’uguaglianza per le donne.

violenza di genere

Ad essa si sono aggiunti i numerosi atti adottati dal Comitato CEDAW, organismo istituito per vigilare circa l’implementazione della predetta convenzione. Fra di essi, ai fini della nostra trattazione, va considerata la raccomandazione generale n.19, risalente al 1992 e normativamente volta a legiferare sulla violenza di genere, sebbene sotto forma di soft law.

L’aspetto giuridicamente saliente del combinato disposto di questi due atti normativi è l’espresso riconoscimento, primo nel suo genere, di un collegamento fra gli stereotipi culturali e la violenza di genere.

L’art. 5 CEDAW, disposizione che sopra ogni altra incarna la dinamicità e la tendenza al cambiamento di tale testo convenzionale, stabilisce che: “Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per: a) modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l’eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull’idea dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne; b) assicurare che l’educazione familiare comprenda una corretta comprensione della maternità in quanto funzione sociale ed il riconoscimento della responsabilità comune dell’uomo e della donna in relazione all’educazione ed allo sviluppo dei loro figli, restando inteso che l’interesse dei figli è in tutti i casi la considerazione primaria”.

Già una prima lettura della norma suggerisce l’esistenza del diritto, tanto per gli uomini quanto per le donne, a non essere confinati in un’idea precostituita di femminilità o mascolinità o in ruoli parentali prefissati a livello culturale, prima ancora che sociale ed istituzionale. L’opportunità che si intravede, invece, è quella di riconoscere la varietà dei ruoli che la donna può ricoprire nella società: non solo moglie e madre, responsabile della propria famiglia, ma anche soggetto attivo della propria comunità in quanto singolo individuo a sé stante.

violenza di genere

Posto ciò, quali sono i riverberi sul fenomeno della violenza di genere, ove lo Stato fallisca nel porre adeguate misure per il superamento degli stereotipi culturali? A dirlo è la raccomandazione generale n.19, in cui la violenza di genere è definita come quella “diretta contro le donne in quanto donne” o che “colpisce le donne in maniera sproporzionata”.

Non a caso, al paragrafo 11 si legge: “Gli atteggiamenti di tipo tradizionale, secondo i quali le donne sono considerate subordinate agli uomini o aventi ruoli stereotipati, tramandano pratiche diffuse che comportano violenza o costrizione, come la violenza e gli abusi familiari, i matrimoni forzati, le morti per dote insufficienti, le aggressioni con acido e la circoncisione femminile. Tali pregiudizi e pratiche possono giustificare la violenza di genere come una forma di protezione o di controllo delle donne”, aggiungendo che la conseguenza implicita di tali forme di violenza è la relegazione delle donne ad un livello inferiore dal punto di vista dell’istruzione, delle qualifiche e delle opportunità lavorative.

A scanso di benaltrismi di sorta, prima il Comitato e poi l’allora relatore speciale ONU Yakin Ertürk – si veda il rapporto del 2007 “Intersections between culture and violence against women” – riconoscono la sussistenza del fenomeno anche in quelle culture occidentali che l’opinione pubblica ravvisa come più democratiche. Difatti, oggetto dell’attenzione dell’art. 5 non sono solo quelle culture che possono essere percepite come “esotiche” e/o “oppressive”, ma anche quelle dei moderni Stati di diritto, ogniqualvolta perpetrino sistemi istituzionali di valori che avallino gli stereotipi; anzi, ci si tiene a sottolineare che la pratica dell’othering, ossia ritenere che la tematica sia estranea alla nostra cultura e propria solo di quella degli immigrati, non fa che aumentare la stigmatizzazione nei confronti di questi ultimi e declassificare il tema a questione di ordine pubblico, anziché a problematica sociale connessa al rispetto dei diritti umani.

In conclusione, sebbene la CEDAW abbia natura sostanzialmente asimmetrica, essendo volta alla tutela delle donne, una sua piena implementazione gioverebbe anche gli uomini: riuscite ad immaginare un mondo dove la pressione sociale di essere in un determinato modo a causa del proprio sesso di appartenenza è alleviata?

Questo testo convenzionale lo fa e, se i legislatori nazionali sono ancora troppo lontani da un suo pieno recepimento, spetta a noi cittadini incarnare questo cambiamento facendoci portatori di una mentalità più sana.