Bonus Vacanze, arriva il codice tributo F24

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È “6915” il codice tributo che il titolare della struttura ricettizia dovrà utilizzare in fase di compilazione del modello F24 laddove abbia accordato lo sconto in fattura all’ospite e voglia utilizzare in compensazione il corrispondente credito d’imposta.

Anche se non sappiamo quanti albergatori accorderanno il bonus vacanze agli italiani che alloggeranno presso le proprie strutture, l’Agenzia delle Entrate intanto istituisce, con la Risoluzione n. 33/E di oggi 25 giugno 2020, il codice tributo che permetterà al titolare della struttura ricettiva stessa di utilizzare in compensazione il credito d’imposta cui avrà diritto laddove decidesse di concedere il beneficio.

Il bonus si ricorda è stato previsto con il decreto Rilancio e si concretizza in un contributo concesso in favore degli italiani che decidono di soggiornare in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast ubicati nel nostro territorio e decidono di farlo nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020.

Per averne diritto è necessario che il nucleo familiare abbia un ISEE pari o inferiore a 40.000 euro. La misura del beneficio è di 500 euro per nuclei composti da 3 persone in poi; di 300 euro per nuclei di 2 persone e 150 euro per nuclei composti da single.

Il bonus potrà essere richiesto e sarà erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee.

Se non hai la tua identità digitale richiedila (SPID e CIE 3.0)


Sei un cittadino?

Come già detto, il “Bonus Vacanze” sarà digitale (presto ti forniremo indicazioni precise sull’app per smartphone a cui dovrai accedere per ottenerlo).
Non dovrai stampare nulla, ma potrai averlo sempre a disposizione sul tuo smartphone e ti basterà mostrarlo all’albergatore, quando dovrai pagare il tuo soggiorno direttamente presso la struttura dove sceglierai di trascorrere le vacanze.


Sei una struttura turistica ricettiva?

Fino al momento della riscossione del Bonus Vacanze da parte di un tuo cliente, non serve che tu faccia nulla: solo far sapere a chi sceglierà la tua struttura per le vacanze che aderisci all’iniziativa!

Lo sconto applicato al tuo ospite in possesso del “Bonus Vacanze” ti sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24, ovvero cedibile anche a istituti di credito. Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 – pdf è stato istituito il relativo codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per usufruire del credito.
Le modalità applicative del “Bonus vacanze” sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate – pdf. Disponibile anche una guida – pdf d’uso e un sintetico vademecum – pdf.

Il “Bonus vacanze” si potrà spendere presso una struttura ricettiva italiana dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Inoltre, il bonus:

  • può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto
  • può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast)
  • è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore
  • il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).

Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.