Una sentenza della Cassazione, ha stabilito che la segnalazione della presenza degli autovelox per il controllo della velocità è obbligatoria, al contrario qualsiasi multa è illegittima. Questo vale anche per gli autovelox mobili.

Secondo una sentenza della Cassazione, la mancata segnalazione dell’autovelox comporta una multa illegittima

L’Autovelox o qualsiasi altro dispositivo di controllo della velocità, deve essere segnalato, altrimenti la multa è illegittima.

Una sentenza della Cassazione, ha stabilito che la Polizia municipale o stradale non sono autorizzate ad utilizzare gli “autovelox mobili scout speed” a bordo delle pattuglie, a meno che, non ci sia un avviso, riguardante il controllo elettronico sulla velocità in corso.

È lo stesso articolo 142, comma 6 bis, del Codice della strada (Cds) a stabilire che il rilevamento a distanza mediante gli apparecchi deve essere segnalato in via preventiva e in modo ben visibile agli utenti della strada, al decreto del ministro dei Trasporti spetta soltanto disciplinare “le modalità d’impiego degli strumenti, che siano cartelli o segnali luminosi”.

La legge dice solo che: “il segnale dell’autovelox deve essere posto a una ragionevole distanza dalla postazione di controllo”, ma non stabilisce quale sia effettivamente questa distanza minima.

Anche qui è stata chiamata in causa la Cassazione, che ha stabilito che tutto dipende dalle strade. In città, dove si dovrebbe andare più piano, la distanza tra autovelox e cartello sarà più breve (ad esempio 200 metri) mentre sulle strade a rapido scorrimento è necessario rispettare uno spazio più ampio.

Non vi sono deroghe all’obbligo di segnalazione di tali apparecchi previsto per legge. Sarebbe d’altronde irragionevole una disparità di trattamento fra postazioni fisse e mobili.

Ecco il caso del Comune di Feltre

La Cassazione ha rigettato un ricorso presentato dal Comune di Feltre.

Con un’ordinanza della seconda sezione civile, la Suprema Corte ha confermato la decisione del tribunale di Belluno che aveva accolto l’opposizione di un automobilista alla sanzione che gli era stata irrogata per aver viaggiato a 85 km/h in un tratto stradale dove la velocità massima consentita era pari a 70 km/h.

Nel caso in esame, il controllo era stato effettuato con lo ‘Scout speed’ installato a bordo di un veicolo dei vigili urbani, la multa, in accoglimento del ricorso dell’uomo, è stata ritenuta illegittima sia dal giudice di pace che dal Tribunale. Contro le decisioni dei giudici, il Comune di Feltre aveva quindi presentato un ricorso in Cassazione, senza, però, esito positivo.

La Corte ha rilevato che il decreto ministeriale del 2007, “in attuazione del generale obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione, contempla la possibilità di installare sulla autovetture dotate del dispositivo “Scout speed“, messaggi luminosi contenenti l’iscrizione ‘controllo velocita o ‘rilevamento della velocita, visibili sia frontalmente che da tergo”.

Conclude la Cassazione che: “le molteplici possibilità di impiego e segnalazione, sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicché non può dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l’esonero dall’obbligo della preventiva segnalazione”.