Sempre di più il nostro ordinamento giuridico stimola le soluzioni delle controversie al di fuori del Tribunale.
Questa soluzione dovrebbe anche essere nell’interesse delle persone coinvolte dato che le cause, come noto, durano anni e hanno costi di diverse migliaia di euro.
Chiaramente una soluzione della causa al di fuori del Tribunale è possibile se entrambe le parti sono disponibili a discutere e potenzialmente a trovare un accordo.
Ma come si può procedere?
Chiaramente un accordo può essere trovato anche dalle persone interessate direttamente tra di loro: ma non sempre è facile e, anzi, quando si sono creati degli attriti non è facole neppure discutere.
Uno strumento utile a trovare un accordo e a evitare il tribunale è quello della Mediazione.
Vediamo cos’è e come funziona la mediazione, rinviando per ogni approfondimento all’articolo che segue sulla mediazione anche obbligatoria
Che cosa è la mediazione?
La mediazione o ADR (Alternative Dispute Resolution) è un insieme di metodi e tecniche utilizzate per risolvere controversie e conflitti tra due o più parti senza ricorrere ai tribunali: l’obiettivo della mediazione è raggiungere un accordo soddisfacente per tutte le parti coinvolte attraverso la comunicazione e la negoziazione.
Da questo punto di vista è di fondamentale importanza il ruolo del mediatore: si tratta di un soggetto neutrale e imparziale che aiuta le parti a comunicare e a negoziare, cercando di facilitare la ricerca di una soluzione condivisa. Il mediatore non impone una decisione, ma piuttosto incoraggia le parti a trovare un accordo che rispecchi i loro interessi e bisogni.
L’ADR è spesso considerato un’opzione più rapida, economica e flessibile rispetto ai procedimenti legali formali. Inoltre, può preservare o migliorare le relazioni tra le parti, poiché incoraggia la comunicazione e la collaborazione.
Quando è obbligatoria la mediazione?
La legge prevede in alcuni casi la mediazione come obbligatoria.
Ciò significa che, prima di avviare la causa, in queste ipotesi previste per legge, è necessario avviare e tentare la mediazione: questo non assicura un risultato utile; ciò che la legge impone però è il tentativo di accordo tramite la mediazione, come condizione di procedibilità della causa.
La mediazione è obbligatoria in particolare nelle seguenti materie: condominio; diritti reali; locazione; comodato; affitto di azienda; diritti reali; divisioni; successioni ereditarie; patti di famiglia; risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria; responsabilità da diffamazione a mezzo stampa; contratti assicurativi, bancari e finanziari. È inoltre obbligatoria in virtù delle nuove previsioni della riforma Cartabia nei seguenti casi: associazione in partecipazione; consorzio; franchising; contratti d’opera, di rete, di somministrazione; società di persone e subfornitura.
Ma, come dicevamo, la mediazione può essere utilizzata anche quando non è obbligatoria perché le parti coinvolte preferiscono evitare il tribunale e ricercare una soluzione con una trattativa.
Chi è il mediatore?
Il mediatore, come anticipato, è un soggetto terzo e indipendente che stimola le parti a trovare una soluzione alla loro lite o possibile lite.
I mediatori sono soggetti che devono possedere requisiti fissati dalla legge e devono aver seguito una formazione specifica in mediazione. Generalmente, per avviare una mediazione, ci si rivolge a un organismo di mediazione: sono soggetti accreditati dal Ministero della Giustizia, che forniscono servizi di mediazione e sono composti da mediatori qualificati.
Serve un avvocato per fare una mediazione e quali sono i suoi costi?
La legge prevede che la mediazione obbligatoria sia fatta con la necessaria assistenza di un avvocato: la mancanza può compromettere la validità della procedura.
Ma questa previsione non si applica, almeno per l’orientamento prevalente, alla mediazione volontaria: in questo caso le parti interessate possono agire e richiedere l’attivazione di una mediazione anche senza un avvocato. Come regola generale, infatti, ogni persona è libera di valutare un possibile accordo con le proprie controparti e sottoscrivere una transazione privatamente, anche senza mediatore o avvocato. Per cui, nei casi di mediazione su materie in cui non è prevista l’obbligatorietà, il mediatore può far sottoscrivere un accordo tra le parti.
Quanto ai costi, la mediazione ha delle tariffe per l’organismo di mediazione non elevatissime: variano generalmente al variare dell’importanza anche economica della questione, ma si tratta di solito di qualche centinaio di euro (qualche migliaio per questioni di un certo rilievo). Anche il costo dell’avvocato che presta assistenza alla parte è inferiore a quello che avrebbe per una causa.
Questa della sua economicità, peraltro, è una dele ragioni della utilità di questa procedura: in pochi mesi, se si raggiunge l’accordo, si risolve la lite a un costo abbastanza contenuto.