Novità per sull’alcoltest: in merito allo strumento di misurazione, le parole della sentenza della Cassazione riportate sulle pagine de Il Messaggero.
Alcoltest, arriva la sentenza della Cassazione

La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato che l’etilometro non sarà più necessario a fornire il tasso alcolemico del guidatore ma basteranno elementi “obiettivi e sintomatici”, forniti dagli agenti intenti nel controllo che valuteranno le condizioni della persona, se sarà in grado di rispondere alle domande effettuate e l’odore di alcol: “Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che nel caso in esame i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall’imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1.50″.
La sentenza arriva dopo la respinta del ricorso di un automobilista di Brescia a seguito della condanna a sei mesi d’arresto per aver provocato un incidente stradale in stato di ebrezza. L’uomo aveva contestato la decisione nella quale i dati raccolti dagli inquirenti sul livello alcolemico (superiore ad 1.5) si fondassero solo sulle dichiarazioni analisi degli stessi: “Con specifico riferimento al caso contestato, deve essere ribadito come questa Suprema Corte abbia avuto modo di precisare che, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’articolo 186 del Codice della strada e qualora vengano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione” sono le parole della Corte arrivate successivamente.
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