Arriva un bonus da 1000 euro con il decreto Agosto per professionisti e lavoratori INPS stagionali, intermittenti, autonomi senza partita Iva, venditori a domicilio. Un sussidio che sarebbe dovuto partire a maggio ma che è stato sbloccato solamente con il DL rilancio pubblicato ad agosto.
Il bonus da 1000 euro è per:
- Liberi professionisti con P. IVA che possano dimostrare di aver subito un calo di almeno il 33% del fatturato nel secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019.
- I co.co.co. che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro entro la data in vigore del Decreto Rilancio.
- Gli intermittenti che abbiano lavorato almeno 30 giorni del periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.
- Autonomi senza P. IVA non iscirtti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 erano titolari di contratti autonomi occasionali, senza contratto in esseere alla data del 23 febbraio, non iscritti, a tale data, a Gestione separata.
- Stagionali di turismo e stabilimenti termali, anche in somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, Napi o rapporto di lavoro dipendente.
- Iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione, che abbiano versato almeno 7 contributi giornalieri nel 2019 allo stesso Fondo, dichiarando un reddito non oltre i 35mila euro.
Per questi ultimi, però, non sono previsti i 1000 euro di bonus, ma lo Stato riconoscerà per loro il sussidio da 600 euro.
Come fare la domanda
La domanda si invia telematicamente tramite il sito ufficiale dell’INPS. Una volta effettuato l’accesso, bisogna cliccare sulla voce “Indennità Covid-19 lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati” . Successivamente, l’utente sarà indirizzato alla sezione per il completamente della procedura di invio della domanda.
Chi aveva già fatto richiesta non dovrà fare altro che attendere il bonifico sul conto corrente: i primi pagamenti sono già stati erogati. Invece chi non si è ancora mosso per richiederlo ha tempo sino al 16 settembre per fare la domanda alla propria cassa di appartenenza, allegando alla domanda:
- un’autodichiarazione ai sensi del DPR numero 445 del 2000;
- una copia del documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’indennità