È possibile ottenere il Bonus Inps 2021 senza Isee da 960 a 1.500 euro: famiglie e possessori di Partita Iva saranno destinatari nel 2021 di una serie di bonus, così come voluto dall’attuale governo Draghi. Alcuni tra i benefici non richiederanno necessariamente la presentazione dell’Isee all’Inps (indicatore della situazione economica equivalente).
Bonus e requisiti Bonus Inps 2021
In particolar modo, il Governo tenderà la mano a particolari tipi di nuclei familiari e lavoratori: genitori con figli piccoli, donne in stato di gravidanza, ma anche possessori di Partita Iva. Come si precisa sul sito dell’Inps, l’assegno di natalità è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo. Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi a partire dal 2020 la prestazione è stata rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio dell’accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per Isee superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore Isee.
L’assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno (di seguito sono elencati tutti i requisiti) per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi). L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (con perdita delle mensilità precedenti). Se la domanda viene respinta, per poter richiedere l’assegno è necessario presentarne una nuova. Se la nuova domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione di tale nuova domanda.
Si può ottenere un importo minimo mensile di 80 euro (960 all’anno). Se il reddito complessivo è basso, a quel punto solo con la certificazione ISEE si potrebbe ottenere qualcosa in più: il bonus corrisponderà a 160 euro al mese, con un reddito pari o inferiore a 7mila euro, e a 120 euro mensili. con un reddito compreso tra 7.001 e 40mila euro.
Le maggiorazioni bonus Inps
In presenza di tutti gli altri requisiti, la maggiorazione viene applicata in base ai seguenti criteri:
- * la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti;
- * ai fini della maggiorazione si considera “primo figlio” del genitore richiedente: il figlio, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia, e convivente con il genitore richiedente;
- diversamente, non si considerano né come “primi figli”, né come “figlio successivo al primo”, i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto la maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di “filiazione”;
- * in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2021:– se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (es. nascita di tre gemelli nel 2021, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta al secondo e al terzo nato in ordine cronologico);
- – se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi) la maggiorazione spetta a tutti i gemelli;
Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. L’importo del buono è elevato fino a un massimo di 3.000 euro sulla base dell’ ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore. La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei seguenti requisiti :
- * cittadinanza italiana;
- * cittadinanza UE;
- * permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- * carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
- * carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
- * status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- * residenza in Italia;
- * relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
- * relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.