Bonus pubblicità 2020. A partire da oggi, 01.09.2020, e fino al 30.09.2020, è possibile presentare al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari (c.d. bonus pubblicità) effettuati o da effettuarsi nell’anno 2020, prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018.
Bonus pubblicità 2020
La nuova finestra temporale di trasmissione delle comunicazioni di accesso al credito d’imposta non compromette la validità di quelle trasmesse nel periodo compreso “a regime” tra il 01.03 e il 31.03; in tal caso i contribuenti possono optare per una delle seguenti alternative:
- attendere la rideterminazione del credito d’imposta comunicato nel mese di marzo 2020 con i nuovi criteri di calcolo introdotti dal Decreto Rilancio, quantificazione che sarà resa disponibile al termine della nuova finestra temporale nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate;
- presentare dal 01.09.2020 al 30.09.2020 una nuova comunicazione sostituiva di quella presentata nel mese di marzo 2020.
Ai fini della concessione dell’agevolazione risulta irrilevante l’ordine cronologico di trasmissione e in caso di insufficienza delle risorse disponibili si provvede al riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.
Il modello di comunicazione da utilizzare è stato aggiornato il 27.08.2020 con le novità apportate dal Decreto Rilancio.
Gli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuarsi nell’anno 2020 beneficiano di un regime straordinario di accesso al credito d’imposta, misura originariamente istituita per l’anno 2018 dall’articolo 57-bis del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge 96/2017.
Tale regime straordinario è stato introdotto con la finalità di contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari innescata dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, tramite i seguenti due step:
- l’articolo 98, comma 1, L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), che ha abrogato il requisito di investimento incrementale e fissato l’aliquota unica al 30%;
- l’articolo 186 L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), che ha potenziato l’intensità del credito d’imposta, mediante incremento dell’aliquota dal 30% al 50% e contestuale innalzamento del tetto di spesa annuo a 60 milioni di euro.
Da ultimo la circolare “multiquesito” dell’Agenzia delle entrate 25/E/2020 ha fornito chiarimenti circa i requisiti per beneficiare del credito d’imposta investimenti pubblicitari nell’anno 2020.
Il regime straordinario di accesso previsto per il bonus pubblicità 2020 spetta dunque nella misura unica di credito d’imposta pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuarsi nell’anno, entro i seguenti limiti:
- limiti del regime “de minimis” di cui al Regolamento UE 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014;
- limite delle risorse stanziate per l’anno 2020, pari a 60 milioni di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati sui seguenti mezzi di informazione:
- su giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un limite di 40 milioni di euro di risorse stanziate;
- su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, entro un limite di 20 milioni di euro di risorse stanziate.
Resta invariato l’ambito applicato soggettivo previsto dalla norma istituiva e sono pertanto potenziali beneficiari i seguenti soggetti:
- titolari di reddito d’impresa;
- lavoratori autonomi;
- enti non commerciali.
Tuttavia il passaggio da un metodo di calcolo incrementale a volumetrico e l’insussistenza del requisito di incrementalità per l’anno 2020 determinano un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari.
Come chiarito dalla circolare AdE 25/E/2020, il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati nell’anno 2020, non risultando necessario né il sostenimento nell’anno precedente di analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, né un valore incrementale degli investimenti superiore all’1% di quelli dell’anno precedente.
Bonus Pubblicità 2020: investimenti agevolabili e misura del credito d’imposta
Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso, ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali), nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati (a “regime”, invece, è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati): non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime”.
Viene meno, di conseguenza, anche il requisito del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore di almeno l’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente).
Altra novità riguarda la natura degli investimenti agevolabili: per l’anno 2020, infatti, si assiste all’estensione dell’agevolazione anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.