Case green, approvata la riforma della Commissione europea

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Di Riccardo Angiolari

La riforma inerente le Case green risale al 15 Dicembre 2021, data in cui è stata presentata ufficialmente dalla Commissione europea: solo nelle ultime ore, tuttavia, è stata ufficialmente approvata dal Parlamento europeo – contraria la maggioranza italiana (Fdi, Lega e Fi). Per favorire gli investimenti e gli aggiornamenti necessari al progetto green, l’Europa stanzierà fino ad un massimo di 150 miliardi di euro.

Secondo la Commissione, in tal modo si assicurerebbe un impatto ambientale notevolmente ridotto, garantendo un consumo medio a livello nazionale e non di una valutazione edificio per edificio.

Cosa prevede la nuova riforma?

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Stando al progetto, entro l’anno 2028 tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero. Per quanto concerne invece i nuovi edifici di proprietà delle autorità pubbliche, l’anno di scadenza è anticipato al 2026. Sarà obbligatoria, risorse economiche permettendo e sempre entro il 2028, l’installazione di tecnologie solari.

Per quanto concerne gli edifici residenziali, questi dovranno raggiungere la classe di prestazione energetica E e D rispettivamente entro il 2030 e il 2033. L’aggiornamento a tali classi per gli edifici non residenziali dovrà avvenire entro il 2027 (classe E) e il 2030 (classe D).

Saranno introdotte delle norme minime di prestazione energetica per quanto riguarda gli edifici esistenti: tali norme corrispondono alla quantità massima di energia che gli immobili possono impiegare per metro quadro all’anno.

In riferimento agli edifici non residenziali esistenti sono stati fissati dei limiti massimi di prestazione energetica: la prima soglia pone un limite del consumo di energia primaria pari al 15% degli edifici non residenziali che presentano le peggiori prestazioni in uno Stato membro; la seconda soglia è fissata sotto il 25%.

Le eccezioni

Ciononostante, l’aggiornamento green non riguarderà gli edifici storici, i luoghi di culto, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali con basso fabbisogno energetico.

Rientrano nei casi eccezionali anche gli edifici residenziali destinati ad essere usati sotto i quattro mesi all’anno – con un consumo energetico inferiore al 25% del consumo annuale – e i fabbricati indipendenti con una superficie coperta inferiore a 50 metri quadri.

Riccardo Angiolari

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