Proroga della cassa integrazione con il decreto Agosto: cosa c’è da sapere

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Secondo la prima bozza del decreto Agosto, la cassa integrazione sarà prorogata per 18 settimane, ma con misure più stringenti. Il nuovo testo da 25 miliardi approvato dal Governo prevede infatti ulteriori incentivi per affrontare le conseguenze sul lavoro causate dall’emergenza Coronavirus.

In che modo verrà prorogata la cassa integrazione

La bozza del decreto Agosto sembra anticipare chiaramente le intenzioni del Governo e, nello specifico, del ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. La proroga sarà di 18 settimane, suddivise in due momenti distinti (9 più 9 settimane successive). Esse potranno essere sfruttate a partire dal 13 luglio e riguarderanno cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e in deroga. A differenza di quanto previsto nel decreto Rilancio, la cassa integrazione ideata nel decreto Agosto avrà delle limitazioni. Le aziende dovranno infatti dimostrare di aver avuto un significativo calo del fatturato a causa dell’emergenza.

I punti della bozza del decreto Agosto

Nel dettaglio sotto il titolo XXX della bozza, “Norme in materia di lavoro“, all’articolo 1, “Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga“, si leggono immediatamente le nuove condizioni.

  • Il comma 1 afferma che le prime 9 settimane di cassa integrazione del decreto Cura Italia, fondamentali per accedere alle successive del decreto Rilancio, richieste per periodi collocati oltre il 12 luglio rientrano nelle 9 settimane del decreto Agosto. Nello specifico: “I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga […] per una durata massima di nove settimaneincrementate di ulteriori nove settimane. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di integrazione precedentemente richiesti […] in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime nove settimane del presente comma.”
  • Il comma 2 recita: Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane.
  • Secondo poi il comma 3, i datori di lavoro per presentare la domanda senza oneri devono dimostrare una riduzione almeno del 20% del fatturato. Le aziende con riduzione del fatturato pari al 18%, o senza alcuna perdita, devono invece versare un contributo addizionale.

Come presentare la domanda

Per presentare la richiesta è necessaria un’autocertificazione che attesti l’eventuale riduzione del fatturato. L’INPS a questo punto individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare. Per poter accogliere la richiesta inoltre, l‘INPS e l’Agenzia delle entrate devono effettuare delle verifiche.

Le domande sono da inviare all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività. In sede di prima applicazione della norma, il termine è fissato al trentesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto Agosto stesso.

Nel caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, “Il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente” (comma 7).

Lo stesso procedimento vale per la cassa integrazione riguardante gli operai agricoli CISOA. Per loro si tratta tuttavia di 90 giorni di cassa integrazione per il periodo che va dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.

Incentivi per chi rinuncia alla proroga della cassa integrazione

Come stabilito dal decreto Agosto, le attività che riunciano alla cassa integrazione otterranno degli incentivi. L’articolo 2 del medesimo decreto, “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione” riporta che:

  • Con la rinuncia alla proroga delle 18 settimane si ottiene l’esonero dal versamento dei contributi a carico dei lavoratori per quattro mesi
  • Ai datori di lavoro si applica il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, blocco anch’esso prorogato
  • Nel caso di violazione del divieto si provvede alla revoca dell’esonero contributivo con efficacia retroattiva. Il datore di lavoro non potrà così richiedere la cassa integrazione.
  • L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.