Chiara Ferragni ha versato il primo bonifico da 400mila euro all’associazione “I Bambini delle Fate”. Nei prossimi mesi dovrà effettuare altre due transazioni uguali, per un totale di 1,2 milioni di euro. Questi vanno ad aggiungersi a quelli della multa dell’Antitrust dello scorso dicembre, legata al famigerato Balocco – gate, per cui l’influencer cremonese ha dovuto sborsare circa 1,1 milioni di euro
Cosa era successo
Lo scorso gennaio, a seguito del Pandoro gate, l’Agcom aveva aperto un’istruttoria sull’operazione commerciale e benefica delle uova pasquali firmate dalla Ferragni. Sotto la lente di ingrandimento era finito l’operato delle società Fenice S.r.l., TBS Crew s.r.l. e Sisterhood S.r.l. (titolari dei marchi e dei diritti relativi a Chiara Ferragni) e di Cerealitalia Industrie Dolciarie s.p.a. (che aveva prodotto le uova pasquali) legate all’iniziativa benefica associata alla vendita delle uova a favore dell’impresa sociale “I Bambini delle Fate“. L’intento dell’indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato era quella di verificare se, come era accaduto con il pandoro Balocco – Ferragni, le informazioni fornite avessero indotto i consumatori a ritenere che, acquistando le uova “griffate Ferragni”, avrebbero contribuito a sostenere l’attività benefica.
Chiara Ferragni ha versato il primo bonifico
Tutte le società della Ferragni hanno presentato impegni che sono stati “valutati positivamente” e dunque “resi vincolanti” dall’Antitrust. Il più importante, come si diceva, è il versamento di almeno 1,3 milioni all’impresa sociale “I Bambini delle Fate”. Il calcolo corrisponde al 5% degli utili distribuibili, con un minimo complessivo di 1,2 milioni per il triennio, da parte delle società Fenice e TBS, e di 100 mila euro da parte di Cerealitalia. Per l’Autorità si tratta di una misura idonea a ristorare i consumatori che, acquistando il prodotto, volevano fornire un contributo economico a “I Bambini delle Fate”.
Le società parti del procedimento si sono inoltre impegnate a separare in modo netto e permanente le attività con finalità commerciali (promozione e vendita di prodotti e/o servizi) da quelle con finalità benefiche, così da “eliminare alla base ogni rischio di diffondere comunicazioni commerciali non corrette sull’eventuale contributo che i consumatori possono fornire a iniziative benefiche tramite l’acquisto di prodotti o servizi”.





