Diritto all’oblio, nuove indicazioni dal Garante

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Di Redazione Metropolitan

Se la persona è identificabile, la notizia va cancellata

Il diritto all’oblio può essere richiesto anche se sul web non sono presenti il nome e il cognome dell’interessato ma elementi che lo rendono identificabile. È questo il nuovo principio introdotto dal Garante per la privacy dopo aver ricevuto il reclamo di un professionista che aveva chiesto invano a Google di rimuovere una Url.

Il caso spagnolo

La URL da rimuovere dalla rete faceva riferimento ad una notizia di dieci anni prima nella quale l’interessato veniva rimandato a giudizio e successivamente assolto. Tale contenuto online danneggiava la sua reputazione ma il verdetto di Google è stato negativo: il contenuto non si poteva rimuovere perché nella deindicizzazione per chiavi di ricerca non vi era il nome del richiedente.

I provvedimenti

Il garante della privacy, diversamente da quanto dichiarato da Google, si è appellato al Regolamento europeo che si impegna a rimuovere qualsiasi contenuti in rete che contenga “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”. L’autorità non solo ha chiesto a Google di rimuovere la Url ma anche di comunicare entro trenta giorni le iniziative intraprese dall’azienda statunitense per attuare le indicazioni dell’Autorità, diverse dai principi fissati dalla Corte di Giustizia dell’Ue in occasione della sentenza “Google Spain”.

Il regolamento europeo

Tutti hanno diritto all’oblio, al rispetto della propria vita privata e famigliare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza così come dichiara l’articolo 8 del Convegno Europeo per la Protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

L’articolo 17 del Regolamento della Corte di Giustizia sancisce che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 

a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

b) l’interessato ritira il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati; 

c) l’interessato si oppone al trattamento dei dati personali e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

d) i dati sono stati trattati illecitamente; 

e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento; 

f) i dati sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione.