Nell’Aula del Senato si approva con 83 si, 47 no e un astenuto la riforma del Codice della Strada. Il provvedimento, che ha già ricevuto il via libera dalla Camera, diventa definitivo. Sono stati respinti tutti gli oltre 350 emendamenti presentati dalle opposizioni
Stretta sulle sanzioni a chi viene sorpreso ad utilizzare un telefono cellulare alla guida, senza opportuni dispositivi vivavoce, con una multa che va da 250 euro ad un massimo di 1.000 euro. Per i recidivi la multa può essere compresa tra 350 e 1.400 euro. Prevista anche una formula di sospensione breve della patente, per una settimana se si dispone di almeno 10 punti, di 15 giorni nel caso i punti siano meno di 10. I tempi si raddoppiano se l’uso del telefonino alla guida è dimostrata come causa di un incidente che coinvolga un altro veicolo.
Nessuno sconto a chi viene trovato al volante con uno tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, che comporta una multa compresa tra 573 e 2.170 euro, oltre alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Più grave il riscontro di un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, che si configura come reato ed è punito con una sanzione pecuniaria compresa tra 800 e 3.200 euro, ma anche con la detenzione fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Nel caso di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, alla pena detentiva di 6 mesi si aggiunge la sanzione tra 1.500 a 6.000 euro e la sospensione della patente da uno a due anni. A chiunque venga accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 per litro si vedrà imposto l’obbligo di guidare esclusivamente veicoli con accensione collegata al sistema alcolock.
Novità importante riguarda la nuova procedura di riconoscimento delle condizioni di guida in stato di alterazione. Attualmente, quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando gli accertamenti preliminari hanno fornito esito positivo, ovvero in caso di incidente stradale, gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie per effettuare esami di riscontro. Con il nuovo Codice della strada questo secondo passaggio viene abolito, e dunque basterà la positività al primo test per far scattare in automatico, di fatto, la sospensione della patente e la successiva revoca, con divieto di conseguirla per tre anni.
Il nuovo Codice della strada prevede una sanzione tra 173 a 694 euro se il superamento del limite di velocità è compreso tra i 10 km/h e i 40 km/h, ma se la violazione avviene all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la multa oscilla tra 220 e 880 euro, con sospensione della patente da quindici a trenta giorni. Le nuove regole relative agli autovelox sono invece già contenute in un decreto del 28 maggio 2024. A tutela dell’automobilista, sulle strade extraurbane si può utilizzare l’autovelox solo se il massimo della velocità imposta su quel tratto è inferiore di non oltre 20 km/h rispetto a quanto previsto dal Codice per quel tipo di strada. Esiste poi una previsione che impone la riconoscibilità dell’autovelox, che dovrà essere preceduto dal segnale che impone il limite a non meno di 1 km, mentre tra due dispositivi diversi deve mantenersi una distanza di almeno 3 km sulle strade extraurbane principali, 1 km su quelle secondarie. In città il limite minimo applicabile è di 50 km/h attraverso ogni forma di autovelox, tanto sulle strade ad alto scorrimento che su quelle interne. La distanza minima tra il segnale che ribadisce il limite e il dispositivo non può scendere sotto i 200 metri sulle strade ad alto scorrimento, a 75 metri su tutte le altre, mentre tra due autovelox non possono intercorrere meno di 500 metri. Nel caso si incorra nella stessa violazione nello stesso tratto stradale, in un periodo di tempo circoscritto ad un’ora, le sanzioni non si cumulano, ma sarà applicata solo quella più grave aumentata di un terzo.
Anche la micromobilità urbana è protagonista del Codice della strada, con una previsione generale a carico dei monopattini, che dovranno essere muniti di indicatori luminosi di svolta e freno, ma anche di contrassegno di riconoscimento assimilabile alla targa, mentre il conducente sarà tenuto ad utilizzare il casco e munirsi di assicurazione. È imposto l’obbligo di circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h, dunque non su piste ciclabili o all’interno di aree pedonali. È anche vietato circolare contromano. Le aziende di micromobilità che forniscono servizi di sharing utilizzando i monopattini elettrici avranno l’obbligo di installare dei sistemi automatici per impedire il funzionamento dei loro mezzi al di fuori delle aree della città dove è consentita la circolazione. Per tutti i conducenti di veicoli a motore entra poi in vigore un obbligo a tutela dei ciclisti, ovvero il mantenimento di una distanza di sicurezza laterale non inferiore a 1,5 metri in caso di sorpasso.