Il nuovo decreto Draghi sarà in vigore fino al 6 aprile. Tutte le regole per la Pasqua sono spiegate chiaramente nelle faq del governo.
Le faq del governo
Il governo ha pubblicato le nuove Faq (le risposte a domande frequenti) relative al decreto varato il 13 marzo.
Il nuovo decreto Draghi sarà in vigore dal 15 marzo fino al 6 aprile.
Le seconde case
Si può andare nelle seconde case?
Sì, anche in zona rossa si può andare nelle seconde case.
“Fino al 6 aprile 2021 in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:
1. per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
2.il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione.”
Visite a parenti e amici
Posso andare a visitare parenti e amici?
In zona rossa sono vietati i spostamenti per visite ad amici o parenti.
“Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021”.
Nelle zone arancioni, invece, le visite ad amici o parenti sono consentite una sola volta al giorno, verso una sola abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone.
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22 entro i 30 km dal confine del proprio Comune, anche per le visite ad amici o parenti, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
Visite a Pasqua
A Pasqua posso andare a trovare amici e parenti?
“Nei giorni 3,4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro”.
Ricongiungimenti familiari
“Il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia”.
Genitori separati o divorziati
Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé sono consentiti.
“Questi spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare”.
Le funzioni religiose
“È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità”.
È consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli.
Attività sportive
“Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune. Sarà possibile dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto. Sarà anche necessario mantenere la distanza interpersonale di due metri”.
“Tuttavia è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza”.
Passeggiate e sport nei parchi
Si può andare nei parchi a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione.
“È consentito l’accesso dei minori ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura”.
Regole per le automobile
“In auto, per i non conviventi, è consentita la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina”.
L’obbligo della mascherina può essere derogato solo nel caso in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina. In questo caso è ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.