Con la sentenza 09343/2021 il Tribunale Amministrativo del Lazio ha dichiarato illegittimo il Dpcm del 14 gennaio 2021 emanato dal governo Conte sulle mascherine a scuola per i bambini al di sotto dei 12 anni durante l’emergenza Coronavirus. La prima sezione del Tar del Lazio, presieduto da Antonino Savo Amodio, si è pronunciata sul ricorso presentato da una coppia di genitori di una minorenne che frequentava la scuola primaria. La coppia, assistita dagli avvocati Linda Corrias e Francesco Scifo, lamentava l’imposizione dell’obbligo, per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, di indossare la mascherina per tutto il tempo delle lezioni cosiddette in “presenza”.
Secondo quanto si legge nel ricorso l’imposizione era «sia immotivata sia viziata da difetto di istruttoria in quanto adottata in contrasto con le indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico e dall’Organizzazione mondiale della Sanità, senza fornire alcun supporto a sostegno di tale determinazione». Inoltre, i ricorrenti lamentavano che non fosse «stata adottata alcuna misura al fine di garantire che un minore possa essere esonerato dall’uso della mascherina in classe». Nella sentenza il Collegio spiega che per la sua decisione ha fatto «espresso rinvio alle considerazioni svolte nella sentenza n. 2102 del 19 febbraio 2021 su analoghe questioni, in cui è stata rilevata l’illegittimità del Dpcm del 3 novembre 2020 per sostanziale difetto di istruttoria, per irragionevolezza e per contrasto con le indicazioni del CTS, dalle quali l’amministrazione si è discostata senza tuttavia motivare alcunché sulle ragioni del diverso opinamento e senza addurre o richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS».
Per i giudici «si tratta di vizi ravvisabili anche nel successivo Dpcm del 14 gennaio 2021, oggetto di impugnazione, la cui base istruttoria è rimasta sostanzialmente immodificata». Mentre per quanto riguarda il Dpcm del 2 marzo 2021, «la Sezione ha già ripetutamente evidenziato l’effetto di formale legificazione delle misure in contestazione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 28 maggio 2021, n. 6307) e, dunque, la loro non sindacabilità trattandosi di atti non amministrativi». Il tribunale ha deciso di compensare tra le parti le spese in giudizio, ha dichiarato «improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti» e ha dichiarato illegittimo il Dpcm 14 gennaio 2021, ma soltanto «nei limiti» espressi nella motivazione e «ai soli fini risarcitori».