Capire quali sono le violazioni eccepite dai militari della Guardia di Finanza nel Processo Verbale di Constatazione e valutare la strategia difensiva opportuna.

In materia di controlli circa la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio, prevista dal d.lgs.231/2007 e successive modifiche e integrazioni la guardia di finanza, al termine delle verifiche, notifica al presunto responsabile di violazioni il relativo processo verbale di constatazione.

Il soggetto sottoposto a controllo non ha, generalmente, la preparazione per poter comprendere quello che gli viene contestato e soprattutto l’importo della sanzione che potrebbe essere poi irrogata dal MEF, l’autorità competente sull’argomento; quanto detto vale in modo particolare per i soggetti di dimensioni minori, come: professionisti contabili (commercialisti, consulenti del lavoro, centri elaborazione dati) operatori di compro oro, money transfer, agenzie immobiliari, agenzie di sicurezza privata che si occupano di valori, mercanti d’arte e galleristi, ecc. ecc. Allo stesso tempo risulta quanto meno sconsigliabile affrontare in modo autonomo la difesa in sede amministrativa, redigendo le memorie da presentare al Ministero entro trenta giorni dalla notifica della violazione.

Oltre a quelle che possono essere le omesse segnalazioni relative all’utilizzo, da parte dei clienti, di denaro contante che eccede la soglia prevista dalla normativa, le contestazioni più ricorrenti sollevate dai militari sono:

  1. Inosservanza  degli obblighi relativi all’adeguata verifica della clientela, sanzionati dall’art.56 d.lgs.231/2007;
  2. Omessa conservazione dei documenti attestanti l’avvenuta adeguata verifica della clientela, sanzionata dall’art.57 d.lgs.231/2007;
  3. Mancata segnalazione di operazione sospette, sanzionata dall’art.58 d.lgs.231/2007;
  4. Inosservanza degli obblighi di comunicazione, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera b), sanzionati dall’art.59 d.lgs.231/2007.

Con riferimento alle violazioni di cui agli art.56 e 57, che costituiscono le infrazioni più comuni rilevate dagli operanti, sono contemplate due diverse fattispecie tipiche:

a- La fattispecie “base”, prevista dal comma uno dei rispettivi articoli, per la quale viene applicata la sanzione pecuniaria nella misura fissa di € 2.000,00;

b- La fattispecie “qualificata”, in riferimento alla quale la sanzione è invece compresa tra un minimo e un massimo edittale, che va da € 2.500,00 a € 50.000,00, in funzione  della presenza, alternativa o cumulativa, dei caratteri “grave”, “ripetuto”, “sistematico”, “plurimo” delle presunte violazioni. Pertanto, nel Processo Verbale di Constatazione, i militari fanno sempre riferimento:

– all’intensità e al grado dell’elemento soggettivo, con riguardo al fatto che la violazione sia caratterizzata da mancanza, incompletezza o alla non idonea presenza di prassi di operatività e procedure di verifica interna;

– all’importanza e vistosità  delle motivazioni del sospetto, anche con riferimento al valore dell’operazione e alla sua incoerenza nei confronti delle peculiarità del cliente e del rapporto in questione;

– alla ripetizione e diffusione dei fatti che i militari ritenessero non conformi al dettato normativo, anche in relazione alla dimensione, alla complessità dell’organizzazione e dell’operatività dell’agente su cui grava l’obbligo.

– alla collaborazione prestata con gli operanti, elemento che si presta, quando descritto nel verbale, ad un ampio margine di discrezionalità da parte dei verificatori.

Spesso non è chiaro, a chi si trova in questa situazione, che il termine di prescrizione dal potere sanzionatorio avuto riguardo all’inosservanza di tali precetti è di cinque anni, in quanto la lettura sommaria del d.lgs.231/2007 potrebbe indurre a ritenere che il termine di prescrizione sia invece, per tutti gli illeciti, di dieci anni, periodo che attiene solo agli obblighi di conservazione, ed è per tale motivo che, quando redatto in modo attento, il processo verbale di contestazione non dimentica di esporre anche la violazione dell’articolo 57.

Gli articoli 56 e 57 prevedono sanzioni che possono essere contestate simultaneamente nello stesso PVC. Per la determinazione della sanzione all’interno del range delle fattispecie qualificate, è stata emessa una circolare ministeriale, la n. Prot. DT 56499 – 17/06/2022 che sostituisce la precedente Prot. DT 54071 del 6/7/2017. La circolare stabilisce intervalli (da € 2.500,00 a 15.000,00; da € 15.000,00 a 30.000,00; da € 30.000,00 a 50.000,00) che determinano la sanzione da irrogare; essi non hanno uguale ampiezza in quanto sono stati assegnati valori differenti agli elementi che li determinano. E’ di competenza del MEF la scelta di collocare la sanzione in un particolare intervallo.

Nel prosieguo della disamina delle sanzioni antiriciclaggio  applicabili, le presunte scorrettezze riguardanti l’assenza di segnalazione ad oggetto operazioni sospette costituisce una violazione di natura grave, in modo particolare con riferimento alla fattispecie prevista dal co. 2 dell’articolo 58, sanzionata con una multa che si colloca nell’intervallo che va euro 30.000,00 a euro 300.000,00. La fattispecie “base” è invece soggetta a una sanzione fissa stabilita dalla legge pari ad euro 3.000,00; l’eventuale ricorso dovrà pertanto essere diretto a far constatare all’organo giudicante che l’infrazione non sussisteva completamente, e non che la stessa fosse solo di lieve entità.

L’inosservanza del precetto di comunicazione da parte dei membri degli organi di controllo dei soggetti obbligati è punita invece dall’art.59 del d.lgs. 231/2007. Nel settore  professionale, tale fatto si configura allorché il presunto obbligato, in genere il collegio sindacale, abbia trascurato di riferire alle autorità di vigilanza di settore accadimenti che possano rappresentare violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime dei dettami di cui al Titolo II del d.lgs.231/2007, delle quali venisse a conoscere nell’esercizio delle sue funzioni. Si tratta, sostanzialmente, dell’omessa vigilanza a riguardo dell’attuazione delle regole che prescrivono l’adeguata verifica, la conservazione e la segnalazione di operazioni sospette; oneri, questi, a carico anche di imprese agli stessi obbligate: agenzie immobiliari, money transfer, società compro oro, agenzie di sicurezza privava che si interessano di valori, mercanti d’arte e galleristi, ecc. L’inosservanza è punita con una sanzione variabile da euro 5.000,00 a 30.000,00, in relazione alla sua gravità presunta.

Per comprendere al meglio tali contestazione e, soprattutto, le eventuali possibilità di difesa, indubbiamente diverse per ogni caso che si può presentare, vista la complessità della norma e i numerosi spazi ancora “oscuri”, è opportuno rivolgersi a un avvocato antiriciclaggio che possa fornire un parere competente.