A seguito di lunghe discussioni e contrasti tra partiti e sindacati del lavoro, dopo essere stati approvati, il “Libretto di Famiglia” e il “Contratto di prestazione occasionale” sono utilizzabili a partire da oggi, 10 luglio 2017

Entrano oggi in uso i sostituti degli ormai defunti voucher, tanto importanti quanto abusati dai datori di lavoro.
Dopo la soppressione dei vecchi voucher il legislatore si è messo subito in azione per studiare valide alternative per tutelare e regolare il lavoro occasionale che occupa una fetta rilevante del mercato del lavoro nazionale.
«Sto leggendo, in queste ore, diverse ricostruzioni sulla norma che abbiamo proposto di inserire nella manovra finanziaria. “Volete reintrodurre i voucher!” ci stanno accusando. La verità ovviamente è un’altra […] sul lavoro occasionale serve colmare un vuoto normativo dopo la giusta abolizione dei voucher» – affermava tempo fa Ettore Rosato, Capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati appena approvata la legge. «Lo ha detto chiaramente anche la Corte Costituzionale qualche mese fa – continua Rosato – affermando che la prestazione di lavoro occasionale ‘deve trovare obbligatoriamente una disciplina normativa’. E questo ci siamo impegnati, già allora, a fare. Ed eccolo, definito in tutti i dettagli con il governo, uno strumento nuovo, diverso, alternativo».

Vediamone il risultato

Dopo essere stati approvati qualche mese fa, i “Presto” entrano oggi di diritto nel vasto mondo dei contratti di lavoro: si tratta infatti di due forme contrattuali che, accomunate dalla saltuarità del lavoro ad oggetto, hanno però caratteristiche soggettive e limiti differenti.

Il Libretto di Famiglia sarà il contratto tra un lavoratore e una persona fisica che non sia quindi un ente o imprenditore.
Il contratto di prestazione occasionale, invece, regolerà il rapporto tra lavoratore e datore il datore di lavoro che è una persona giuridica o un imprenditore (con massimo 5 dipendenti).
Il legislatore ha anche previsto specifiche cause che esclusono la possibilità di ricorrere a tali forme contrattuali.

Utilizzarli sarà facilissimo: basta che sia il datore di lavoro che il lavoratore si registrino sull’apposita piattaforma online dell’Inps, inserendo i propri dati (il lavoratore potrà anche scegliere la modalità di pagamento che preferisce).
Il datore di lavoro dovrà versare una somma di denaro che servirà all’Inps per effettuare i pagamenti al suo posto nonchè per coprire le altre spese accessorie.
Fondamentale è la comunicazione che il datore di lavoro dovrà fare sul sito dell’Inps ogni volta che utlizzerà una delle due forme contrattuali: nel caso del “Libretto di Famiglia” la comunicazione potrà avvenire anche dopo la prestazione lavorativa, entro il giorno 3 del mese successivo; nel contratto di prestazione occasionale, invece, la comunicazione dovrà essere obbligatoriamente preventiva, massimo entro 60 minuti prima rispetto all’inizio del rapporto di lavoro (entro 3 giorni è ammessa la revoca della comunicazione e in caso di problemi prevale quanto comunicato dal lavoratore).

I compensi verranno pagati mensilmente, entro i limiti previsti dalla legge: entrambe le forme contrattuali non possono essere usate per un ammontare dei compensi superiore ai 5.000 Euro l’anno per il lavoratore; 2.500 Euro nel caso in cui il datore sia unico.
Oltre ad aver imposto un tetto massimo ai compensi il legislatore ha previsto anche specifici minimi che variano da una forma contrattuale all’altra, finalizzati ad evitare lo sfruttamento dei lavoratori.
Limiti, che impattano anche sull’ammontare del compenso, sono previsti anche per le ore: massimo 280 l’anno, in caso contrario il rapporto verrà convertito automaticamente in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il legislatore ha previsto anche specifici diritti del lavoratore che utilizzerà il Libretto di Famiglia o il Contratto di Prestazione Occasionale. Il lavoratore occasionale ha diritto a:

  • Riposo giornaliero, pause e riposi settimanali;
  • Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • Assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia, con iscrizione alla gestione separata;
  • I compensi corrisposti non sono assoggettati all’IRPEF.

Per agevolare l’entrata in azione dei “nuovi voucher” e risolvere qualsiasi problema si prospetti per i lavoratori e datori di lavoro, sono state istituite su tutto il territorio nazionale 10 sedi che sarà possibile contattare per chiedere supporto.

Parte finalmente il nuovo processo sulle prestazioni di lavoro occasionale – ha affermato il presidente dell’Inps Tito Boeriche sono una componente parziale del nostro mercato del lavoro, ma da cui dipendono il benessere delle famiglie e l’efficienza di molte imprese. […] Il nuovo sistema ha considerato – spiega ancora il presidente dell’Inps – anche il grado non sempre elevato di educazione informatica degli utilizzatori e dei prestatori di lavoro. Per questo motivo abbiamo elaborato procedure che da una parte rispondessero alla richiesta di dare massima trasparenza e tracciabilità e dall’altra fossero il più possibile semplici e veloci. Abbiamo cercato, inoltre, di tutelare al massimo il lavoratore, dal momento che in passato si sono verificati degli abusi, non tralasciando pero’ i diritti delle imprese che useranno il servizio” – continua Boeri.

Un nuovo intervento del legislatore per tutelare i lavoratori accasionali, spesso tali perchè costretti (anche dalla crisi economica e del mercato del lavoro) che avevano disperato bisogno di forme contrattuali corrispondenti alle loro esigenze. Vedremo col tempo se il risultato sarà positivo o meno ma, soprattutto, se verranno perpetrate ancora forme di abuso da parte dei datori di lavoro.

Lorenzo Maria Lucarelli