Ergastolo ostativo parzialmente incostituzionale: chiarimenti sulla sentenza della Corte, che non è pro-mafia
Ergastolo ostativo parzialmente incostituzionale: ma attenzione al significato della pronuncia della Corte.
La Corte costituzionale ha dichiarato incompatibile con la Costituzione la previsione dell’articolo 4 –bis, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità della partecipazione all’associazione criminale.
È ovviamente richiesto il requisito della prova, da parte dell’ergastolano, di partecipazione al percorso rieducativo. Analizzando criticamente la sentenza della Corte, appare evidente che l’intento della pronuncia non è quello di dare il via libera ai mafiosi.
L’intento è, al contrario, quello di dare ai giudici un potere decisionale maggiore. Si riconosce ai magistrati la capacità di effettuare valutazioni circa l’esistenza, o meno, di un legame con la criminalità dei singoli ergastolani.
Saranno poi tali valutazioni, svolte con l’ausilio della Procura Antimafia, della Prefettura e degli operatori penitenziari, a stabilire la possibilità della concessione di permessi premi.
La tutela della dignità umana
La Costituzione detta, all’art. 27 comma 3, il principio per cui “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”. Il condannato ad una pena perpetua, privato di ogni speranza di revisione della condanna, e privato di una possibilità di riscatto, equivale al condannato alla pena di morte.
L’ergastolano, così privato dei diritti di cui agli artt. 3 e 27 Cost., viene sottoposto ad un trattamento disumano e degradante, gravemente lesivo della prioritaria dignità umana.
La sentenza della Corte Costituzionale è, dunque, una sentenza che potremmo definire storica, e che ricorda i principi di civiltà che sono alla base del nostro diritto.
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