Detrazione IVA, il cessionario conserva il diritto anche oltre il termine della dichiarazione annuale in caso di nota di variazione IVA in aumento a seguito di un ravvedimento operoso con cui il cedente ha regolarizzato la sua posizione. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 267 del 21 agosto 2020.
Il cessionario può esercitare il diritto alla detrazione IVA anche oltre il termine della presentazione della dichiarazione annuale in caso di nota di variazione IVA in aumento emessa a seguito di un ravvedimento operoso con cui il cedente ha regolarizzato la sua posizione. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 267 del 21 agosto 2020.
Protagonista è un soggetto che ha avviato un’attività di regolarizzazione su alcune cessioni, rilevanti ai fini IVA in Italia, effettuate nel 2019 nei confronti di una società con sede all’estero senza stabile organizzazione e senza una posizione IVA in Italia.
Al contribuente che ha ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione in aumento ex articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, per correggere errori nella qualificazione della operazione originaria, non si può precludere il diritto alla detrazione della maggiore IVA che gli viene addebitata.