È stato esteso fino al 30 aprile 2021 il credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, previsto dal decreto Rilancio per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. In seguito alla proroga, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modulo di comunicazione delle cessioni dei crediti e ha fornito le relative istruzioni per la compilazione con provvedimento n. 43058 del 12 febbraio 2021. Il nuovo modello deve essere utilizzato a decorrere dal 15 febbraio.
Bonus affitti, proroga del credito d’imposta
La legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 30 aprile 2021 il credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, per:
- le imprese turistico-ricettive;
- le agenzie di viaggio;
- i tour operator.
Si tratta di un credito d’imposta pari al 60% dei canoni d’affitto, in favore degli esercenti attività legate al turismo, danneggiati dalla crisi da Covid-19.
Bonus affitti, il nuovo modulo dell’Agenzia delle Entrate
Come abbiamo detto, con il provvedimento n. 43058 del 12 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione relativi al bonus affitto. Il nuovo modello (che potete scaricare qui) va a sostituire il precedente, che era stato approvato col provvedimento del 14 dicembre 2020, e va utilizzato dal 15 febbraio. Va inviato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate direttamente dal beneficiario o da un intermediario abilitato entro il 31 dicembre 2021.
Sono cedibili dai soggetti beneficiari sia il credito d’imposta botteghe e negozi previsto dal decreto Cura Italia che il più ampio bonus affitti per le partite IVA previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio.
I soggetti beneficiari del bonus affitto possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione del credito d’imposta, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
La comunicazione per la cessione del credito deve essere effettuata dal soggetto beneficiario dello stesso con il modello messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere presentata online, anche tramite intermediari, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Di seguito le istruzioni per la compilazione riportate dall’Agenzia delle Entrate:
- nel riquadro “DATI DEL CEDENTE” deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.) che comunica la cessione del credito stesso a soggetti terzi;
- nel riquadro “DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE” va indicato il codice fiscale dell’eventuale rappresentante del soggetto cedente. Nel campo “codice carica” deve essere indicato il codice 1, nel caso di rappresentante legale e il codice 2, nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto. Questo riquadro deve essere compilato solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal cedente;
- nel riquadro “TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO” deve essere anzitutto individuata la “tipologia di credito ceduto” e barrare la corrispondente casella. Si precisa che una singola comunicazione può riguardare solo uno dei due crediti d’imposta cedibili e pertanto, nel caso in cui fosse necessario comunicare la cessione di entrambi i crediti d’imposta (es. la cessione del credito relativo al canone del mese di marzo 2020 maturato ai sensi dell’articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 e la cessione dei crediti relativi ai canoni dei mesi di aprile e maggio 2020 maturati ai sensi dell’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020), dovranno essere compilate e presentate due distinte comunicazioni.
Solo per la cessione del credito di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (n. 2) devono essere altresì indicati:
- il “tipo di contratto” a cui si riferisce il canone, barrando la relativa casella (A – Locazione/Affitto; B – Leasing; C – Concessione; D – Contratto di servizi a prestazioni complesse; E – Affitto d’azienda);
- l’anno e i mesi a cui si riferisce il credito d’imposta e il relativo importo maturato
Per entrambe le tipologie di credito d’imposta ceduto, deve essere indicato il relativo ammontare complessivo maturato (nel campo “Importo complessivo del credito d’imposta maturato”). Infine, deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto, nell’omonimo campo, che non deve essere superiore all’importo indicato nel campo precedente. Infatti, è possibile anche cedere solo una parte del credito d’imposta maturato.
Nel caso in cui la cessione si riferisca ai crediti maturati per i canoni di due diverse annualità, sarà necessario compilare e presentare due distinte comunicazioni.
Il riquadro “ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI” deve essere compilato indicando gli estremi di registrazione dei contratti ai quali si riferisce il canone che ha dato origine al credito d’imposta ceduto.
Nel riquadro “SOTTOSCRIZIONE” il cedente o il rappresentante firmatario della comunicazione devono apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione.
Nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA” il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma.
Fonte QuiFinanza