Arrivano gli attesi moduli per chiedere i nuovi contributi del decreto Sostegni, le domande partiranno il 30 marzo. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che le domande potranno essere presentate a partire da mercoledì prossimo 30 marzo e fino al 28 maggio. Le richieste andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediario, sui canali telematici o sulla piattaforma web predisposta da Sogei disponibile in un’apposita area del sito delle Entrate.
Queste alcune delle istruzioni contenute nel provvedimento attuativo del decreto Sostegni firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, arrivate nel giorno stesso di entrata in vigore del provvedimento. L’agenzia ha anche realizzato una nuova guida che spiega tutti i dettagli della misura, dai soggetti interessati alle modalità di calcolo del contributo, incluse le indicazioni per richiederlo. Ecco le istruzioni che ha diffuso l’Agenzia delle Entrate.
La domanda del Decreto Sostegno, come compilare i moduli
Il nuovo bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando online un modulo da presentare a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, sempre via web. Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In particolare, in caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
A chi spetta il Decreto Sostegni
Il contributo può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo o abbiano attivato la partita Iva successivamente.
Due ‘paletti previsti per ottenere il contributo. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.