Oggi, in Italia, una donna, secondo la legge 194/78, può decidere di interrompere la sua gravidanza entro i primi 3 mesi di gestazione. L’articolo 4 della legge 194/78 afferma: “Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico o a una struttura sociosanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia“.

Interruzione di gravidanza: l’Italia lo ha reso legale con la legge 194

Lo stato italiano, attraverso la promulgazione di questa legge, e la redazione di vari articoli all’interno di essa, s’impegna a tutelare il diritto di una donna nel caso non possa portare avanti la gravidanza per qualsiasi ragione economica, sociale e familiare.

L’articolo 5 nello specifico ammette: “Il consultorio e la struttura socio-sanitaria […] hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito […] di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari valuta le circostanze che la determinano a chiedere l’interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie“.

Dopo i primi 90 giorni di gestazione la gravidanza può essere interrotta soltanto per due motivi: quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; o quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Può essere praticato secondo due metodi: metodo farmacologico, attraverso mifrepistone (RU486) oppure attraverso il metodo chirurgico.

Molti medici però sono obiettori di coscienza e per questo si rifiutano di praticare l’aborto a chi lo richiede. Secondo l’articolo 9 però : “L‘obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo“.

San Marino, Malta e Città del Vaticano: illegale poter abortire

In alcune nazioni europee ad oggi l’aborto viene considerato illegale. Proibiscono l’aborto Malta, Città del Vaticano e San Marino. Il codice penale maltese afferma che chiunque provochi la perdita del feto ad una donna gravida, è punibile con la reclusione da 18 mesi a 3 anni; così come la donna che si provochi la perdita volontariamente. L’IGV è praticabile solamente se questa potrebbe portare pericolo per la vita della donna gravida.

Ancora più severi a San Marino. Qui condannano con la reclusione da 3 a 6 anni ogni donna che abortisce, ogni persona che la aiuta e che procura l’aborto. L’interruzione di gravidanza non è consentita nemmeno in caso di stupro, incesto o malformazione del feto. Sono previsti e riconosciuti soltanto gli aborti procurati per salvare la vita alla madre, secondo il principio di necessità. Da luglio 2019 è in discussione un disegno di legge per legalizzare l’aborto.

Parlamento europeo: “le violazioni di questo diritto sono una forma di violenza contro le donne”

Il Parlamento europeo, in seduta planetaria, ha approvato una risoluzione secondo la quale “il diritto alla salute, in particolare a quella sessuale e riproduttiva, è un pilastro fondamentale dei diritti delle donne e della parità di genere, e non può in alcun modo essere trascurato” che mira a garantire il diritto ad un aborto legale e sicuro. L’approvazione è arrivata con 378 voti a favore, 255 contrari e 42 astenuti.

Il Parlamento poi, ha anche dichiarato che le violazioni di questo diritto sono una forma di violenza contro le donne e ostacolano i progressi verso l’uguaglianza di genere. Purtroppo, negli stati in cui ci sono ancora grandi restrizioni, è molto diffusa la pratica di aborti clandestini oppure molte donne sono obbligate a portare a termine una gravidanza non voluta. Per questo, il Parlamento chiede a tutti gli Stati di garantire l’accesso universale all’aborto sicuro e di garantire che l’interruzione di gravidanza sia legale all’inizio della gestazione, ma anche oltre, se la salute della donna incinta è in pericolo.

Bisognerebbe permettere ad una donna di poter far valere le proprie credenze. Vietare l’interruzione volontaria di gravidanza ad una donna che non è ancora pronta a diventare madre, vuol dire calpestare le idee di qualcun altro. Viviamo in un mondo in cui, anche se non ovunque, c’è diritto di pensiero e per questo bisognerebbe non giudicare le scelte di chi è pro o contro questa pratica ma soltanto lasciare la scelta a chi ne ha bisogno.