Il Senato approva il premierato con 109 si, 77 no e 1 astenuto. Il disegno di legge costituzionale sul premierato passa così in prima lettura. Le letture dovranno essere quattro in tutto oltre al molto probabile referendum a seguire, visto che non ci sarà una maggioranza qualificata ovvero dei due terzi. Il provvedimento passa ora alla Camera.

Era cominciata alle 15.30 circa in Aula la seduta dell’assemblea dedicata alle dichiarazioni di voto e al voto finale sul disegno di legge di riforma costituzionale n. 935 che istituisce il cosiddetto “premierato”. Massiccia la presenza della maggioranza di governo per permettere alla “madre di tutte le riforme” di passare liscia alle a palazzo Madama (ricordiamo che la maggioranza al Senato copre 115 seggi, 12 in più della maggioranza assoluta).

La ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, sono seduti ai banchi del governo. Presiede la seduta il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Il testo del disegno di legge è stato più volte modificato, ma manca ancora una nuova legge elettorale.

Nel testo sul premierato, il ddl Casellati, è centrale l’articolo 5, quello che prevede l’elezione diretta del premier: “Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente. La legge disciplina il sistema per l’elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche. Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura”.

Ok anche all’articolo 7 del ddl sul premierato elettivo, che contiene il secondo pilastro della riforma, con la regolamentazione delle crisi di governo, compreso il potere del premier eletto di ottenere lo scioglimento delle Camere dal Presidente della Repubblica. Via libera anche all’articolo 8, con le norme transitorie. L’articolo subordina l’entrata in vigore della riforma all’approvazione della legge elettorale attuativa. Il primo comma delle norme transitorie precisa che restano in carica i senatori di nomina presidenziale attualmente in Senato. Il secondo comma afferma che la riforma del premierato “si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successivi alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere”.