Dopo che alcune compagnie aeree hanno richiesto ai propri passeggeri un’integrazione del costo del biglietto dopo l’acquisto, la Commissione è però intervenuta per chiarire le regole (già in vigore) su supplementi carburante e diritti dei passeggeri. In particolare, l’UE ha ribadito che un aumento retroattivo del costo del biglietto aereo non è consentito.
«Le linee-guida che pubblichiamo oggi – ha spiegato in un punto stampa la portavoce comunitaria Ana-Kaisa Itkonen – hanno come obiettivo di chiarire la situazione nell’eventualità di una scarsità di carburante. Non aggiungono nulla di nuovo. Sono una interpretazione delle regole esistenti». Le linee-guida giungono mentre molte compagnie aeree hanno deciso di cancellare voli a ridosso delle vacanze estive perché molte rotte non sarebbero più redditizie per via dei costi del cherosene.
La novità, quindi, riguarda semplicemente la questione dei supplementi carburante (peraltro già previste dal Regolamento UE 1008/2008): le compagnie aeree non possono richiedere un’integrazione a chi ha già pagato il biglietto aereo: le “clausole di flessibilità” inserite nei termini generali, quindi, sono da eliminare.
Uno dei punti centrali delle linee guida riguarda l’introduzione, a posteriori, di un supplemento carburante per i biglietti aerei. Del tema si era già discusso circa un mese fa, dopo che la compagnia aerea low cost Volotea aveva richiesto ad alcuni passeggeri, a pochi giorni dalla partenza, un’integrazione sul biglietto già acquistato, a causa del caro carburante dovuto all’instabilità dei mercati energetici. Sulla questione è intervenuta direttamente la Commissione Europea, che ha ribadito il contenuto del Regolamento n. 1008/2008 sui servizi aerei, il quale impone alle compagnie aeree di mostrare sempre il prezzo finale del biglietto, comprensivo di tutti gli elementi di costo inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione o dell’offerta.
Le linee guida UE, in realtà, confermano quanto già detto in passato: i passeggeri aerei continuano a beneficiare delle tutele previste dal Regolamento CE n. 261/2004. In caso di cancellazione del proprio volo, quindi, il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso integrale o un volo alternativo. Se la cancellazione viene comunicata meno di 14 giorni prima della partenza, la compagnia aerea è tenuta a pagare anche una compensazione economica. L’unica eccezione riguarda le cosiddette “circostanze straordinarie”: la compagnia può essere esentata da questo risarcimento aggiuntivo se dimostra che la cancellazione è stata causata da eventi eccezionali, impossibili da evitare anche adottando tutte le misure ragionevoli.





