Aborto Libero: il testo della proposta sulla legge 194 e l’obiezione di coscienza

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Di Maria Paola Pizzonia

Di seguito riportiamo, a titolo informativo e per un aborto libero e sicuro, il testo della proposta di legge che regola l’interruzione di gravidanza. Si tratta di un terreno fin troppo spinoso e carico di istanze di lotta, le quali il più possibile cercano di essere incanalate della Legge 194. Anche se la strada è ancora molta.

Di seguito il testo della proposta di Legge 194

La legge 194 che regola l’interruzione di gravidanza è una legge efficace, che ha consentito dagli anni Ottanta a oggi una riduzione complessiva intorno al 55 per cento delle Ivg: 102.644 interventi nel 2013, con decremento del 4.2 per cento rispetto al 2012 e un decremento del 56.3 per cento rispetto al 1982, picco massimo dall’entrata in vigore della legge nel 1978. I dati non sono definitivi in quanto alcune regioni –Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia- non abbiano comunicato i loro numeri, come previsto dalla legge. Circa un terzo (il 34 per cento) delle interruzioni riguarda le cittadine straniere. Rispetto alle altre nazioni europee, che registrano il maggiore tasso di abortività tra le under 25, in Italia vi è un’alta percentuale di Ivg tra le 30-39 enni, verosimilmente a causa delle difficoltà economiche e del minor tasso i occupazione femminile.

Ciononostante la legge 194 oggi è in grande parte inapplicata a causa delle altissime percentuali di obiezione di coscienza del personale medico e paramedico (ginecologi, anestesisti, personale di sala): un’obiezione media del 70 per cento, con punte fino al 90 per cento in Campania, in Lazio, e oltre l’80 per cento in Molise, Sicilia, Veneto e Puglia, e interi ospedali che non garantiscono il servizio (obiezione di struttura). La recente relazione annuale della ministra per la Salute Beatrice Lorenzin sulla legge 194 non riporta dati assoluti sull’obiezione del personale medico e paramedico. Per quanto riguarda invece l’obiezione di struttura, essa riguarda ben il 36 per cento dei reparti di ginecologia e ostetricia.

Anche l’attività dei Consultori si è fortemente ridotta: diminuisce il numero (per esempio, in Lombardia si è passati dai 335 Consultori del 1997 agli attuali 200 circa) e viene depotenziata la loro capacità di azione.

Il 16/5/2014 un decreto della regione Lazio ha ribadito i compiti dei Consultori chiarendo che tutti i medici, obiettori e non obiettori, devono garantire le funzioni di:

1. prevenzione delle gravidanze indesiderate

2. certificazione dello stato di gravidanza e eventuale volontà alla interruzione.

3. prescrizione contraccettivi

4. prescrizione della RU486, la cosiddetta pillola abortiva.

Il diritto di obiezione può cioè essere esercitato solo per quello che riguarda l’atto tecnico dell’interruzione di gravidanza.

Ma dopo che il Tar del Lazio aveva approvato la delibera, il Consiglio di Stato, a seguito di un ricorso del Movimento per la Vita, ha parzialmente sospeso in sede cautelare parte del decreto.

A questi attacchi all’applicazione della legge e ai consultori si accompagna infatti la costante iniziativa del Movimento per la Vita, in Italia e in Europa, oltre al proliferare dei cimiteri dei non-nati, con cerimonie di sepoltura dei prodotti abortivi. E’ bene ricordare che il diritto di seppellire i feti di qualunque età gestazionale è già garantito da un decreto presidenziale del 1990. Non vi è quindi alcuna necessità, se non ideologica e propagandistica, di istituire cimiteri dedicati.

Tornando all’obiezione di coscienza che impedisce l’applicazione della 194 in molte aree del territorio nazionale: va rilevato anche un’altissimo tasso di obiezione nel personale paramedico, questione trascurata dalla relazione della ministra Lorernzin, realtà che, anche in presenza di un numero sufficiente di medici non-obiettori, rende di fatto problematica l’esecuzione degli interventi.

A questa obiezione massiccia consegue

1. un ritorno all’aborto clandestino

Il Ministero della Sanità stima tra le 12 mila e le 15 mila le interruzioni clandestine fra le donne italiane, e intorno ai 5 mila i casi di aborto clandestino tra le cittadine straniere: stima in difetto perché nelle ostetricie è in costante aumento il numero degli “aborti spontanei”, che non riguardano solo i sottoscala delle Chinatown, vedi il recente caso della diciassettenne genovese in fin di vita in seguito ad assunzione di un farmaco anti-ulcera fusato come abortivo e facilissimamente reperibile online e al mercato nero in molte realtà urbani. Nei nostri Tribunali sono aperti circa 200 procedimenti penali per violazione della legge 194. Almeno un terzo degli aborti “spontanei” sarebbe attribuibile al “fai da te”, aborti non completi eseguiti in cliniche fuorilegge o provocati con farmaci reperibili sul Web o in farmacie compiacenti

2. Turismo abortivo: fenomeno che colpisce particolarmente il Veneto con migrazioni in Emilia Romagna dove la legge funziona meglio, il Lazio con migrazioni in Toscana, e così via. Il tasso di abortività per regione rilevato dal Ministero per la Salute è spesso falsato dalle migrazioni interne. Per esempio: in Basilicata nel 2012 si è verificato un flusso di circa 300 donne in uscita verso la Puglia per Ivg (per valutare il dato, si tenga conto del fatto che la Basilicata conta una popolazione complessiva di 576 mila abitanti)

3. incremento del business dell’aborto:

per esempio, delle 3776 IVG effettuate nell’ASL di Bari nel 2011, 2606, ovvero il 70 per cento, sono state praticate in case di cura convenzionate, 1170 (il 30 per cento) negli ospedali pubblici. Il DRG per IVG ammonta a una cifra tra i 1100 e 1600 Euro. Questo significa 3.000.0000 di euro nelle casse del privato (privato in cui l’obiezione è poco significativa).

E’ legittimo un diritto di obiezione per i dipendenti di strutture pubbliche, che nei fatti rifiutano di applicare una legge dello Stato?

L’obiezione di coscienza è un diritto garantito dall’articolo 9 della legge 194, che è una legge a rilevanza Costituzionale. E’ garantito anche dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, laddove sancisce che “gli stati membri sono tenuti a organizzare i loro servizi sanitari in modo da assicurare l’esercizio effettivo della libertà di coscienza dei professionisti della salute”.

Tuttavia, se il diritto alla obiezione deve essere garantito, la Corte di Strasburgo afferma che ciò non deve impedire ai pazienti di accedere a servizi a cui hanno legalmente diritto (sentenza della Corte del 26.5.2011). L’Europa quindi sostiene la necessità che lo Stato preveda l’obiezione a condizione che non ostacoli l’erogazione del servizio.

L’8.03.2014 il Consiglio d’Europa ha condannato L’Italia “a causa dell’elevato numero degli obiettori di coscienza. L’Italia viola i diritti delle donne che alle condizioni prescritte dalla 194 del 1978 intendono interrompere la gravidanza.

Il 10 marzo 2015 il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la cosidetta risoluzione Tarabella, che tra l’altro afferma che le donne devono «avere il controllo dei loro diritti sessuali e riproduttivi, segnatamente attraverso un accesso agevole alla contraccezione e all’aborto».

Come si spiega un’obiezione così massiccia nel nostro Paese?

1. ragioni di carriera: spesso la scelta di non obiettare comporta che lo specializzando si ponga contro il suo Direttore di Cattedra, e questo finisce per ostacolare il suo percorso professionale

2. eccessivi carichi di lavoro, economicamente e professionalmente non remunerativi, nonostante la ministra per la Salute sostenga che “il numero dei non-obiettori nelle strutture ospedaliere risulta congruo rispetto alle Ivg effettuate”, dato smentito dall’esperienza quotidiana dei non-obiettori e dall’alto numero di migrazioni per Ivg, pratica assai diffusa in particolare in regioni come Lazio, Molise, Basilicata, Veneto e Campania.

3. sindrome del burnout: da non obiettore si diventa obiettore per stanchezza e per le difficoltà connesse a un lavoro che ti pone costantemente di fronte a questioni etiche. Burnout non dissimile a quello che affligge medici e personale sanitario dei Pronto Soccorso, delle Terapie del Dolore e Cure Palliative, della Rianimazione, ecc. Chi fa IVG per anni, senza rotazione a causa dell’esiguo numero di non obiettori, spesso è tentato di gettare la spugna

4. motivazioni religiose

a questo riguardo, due osservazioni:

1. Il credo dei Testimoni di Geova proibisce le trasfusioni di sangue. Coerentemente nessun Testimone di Geova sceglie specializzazioni come Anestesiologia o Ematologia, la cui pratica porrebbe costanti conflitti etici.

Analogamente chi sceglie ginecologia dovrebbe sapere bene che tra i suoi compiti ci sono anche quelli previsti dalla legge 194 in ogni sua parte: dalla prescrizione di contraccettivi a quella del del Levonogestrel e della RU 486, all’interruzione chirurgica di una gravidanza non desiderata all’aborto terapeutico. Perché scegliere questa specialità se ragioni etiche impediscono di accettare una cospicua parte del proprio lavoro, “scaricandolo” sui colleghi?

2. gli obiettori di coscienza effettuano normalmente sia la villocentesi che l’amniocentesi. In tutto il Territorio Italiano è possibile effettuare entrambe le procedure diagnostiche in strutture pubbliche, private convenzionate laiche e confessionali (come il San Raffaele a Milano). Ma amniocentesi e villocentesi si effettuano per una diagnosi prenatale, cioè permettono di analizzare il numero e la forma dei cromosomi del feto, di accertare se il feto è affetto da malattia cromosomica come la Trisomia 21 (Sindrome di Down), se vi è rischio di Talassemia o di Fibrosi Cistica.

Questi esami diagnostici sono la “conditio sine qua non” dell’aborto terapeutico.

Eppure gli operatori sono gran parte medici obiettori.

Le procedure vengono effettuate anche in strutture private convenzionate confessionali dove si pratica obiezione di struttura. La problematica è nota ma tollerata dagli organi competenti.

PROPOSTA POLITICA

Il diritto all’obiezione di coscienza non può essere negato. Inutile quindi avventurarsi per questa strada. Questo diritto è garantito dall’art 3 della nostra Costituzione, dall’articolo 9 della 194 e dall’Europa.

Nemmeno la mobilità del personale, proposta da più parti -alcuni senatori del PD, Scelta Civica, M5S- può essere la soluzione. I medici non obiettori sono pochissimi. Costringerli alla mobilità su più strutture significherebbe “condannarli” a eseguire esclusivamente aborti, negando il resto della loro professionalità.

Molte regioni italiane risolvono il problema chiamando medici non obiettori “a gettone” per garantire l’applicazione della legge, e retribuendoli in modo cospicuo: ma non si possono fare soldi sulla pelle delle donne, in un’inaccettabile logica mercenaria.

La soluzione che proponiamo è un’altra:

Ogni reparto di ostetricia, e allo stesso modo i consultori, devono prevedere il 50 per cento di medici non obiettori, con presenza H24 di un’équipe che garantisca l’intera applicazione della legge 194, dalla prescrizione della pillola del giorno dopo all’aborto terapeutico, e consenta così la rotazione del personale medico e paramedico.

Una sentenza del TAR PUGLIA (14/09/2010, n. 3477, sez. II) afferma che “ è possibile predisporre per il futuro bandi finalizzati alla pubblicazione dei turni vacanti per i singoli Consultori ed Ospedali che prevedano una riserva di posti del 50% per medici specialisti che non abbiano prestato obiezione di coscienza e al tempo stesso una riserva di posti del restante 50% per medici specialisti obiettori”.

Opzione equa, ragionevole e praticabile che non si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione e consentirebbe la piena applicazione della legge 194.

Il TAR dell’Emilia Romagna chiarisce inoltre un importante aspetto legato all’obiezione di coscienza:

(sez. Parma, 13 dicembre 1982, n. 289, in Foro amm. 1983, 735 ss). Si precisa infatti che “la clausola che condiziona l’assunzione di un sanitario alla non presentazione dell’obiezione di coscienza ai sensi dell’art. 9 risponde all’esigenza di consentire l’effettuazione del servizio pubblico per il quale il dipendente è assunto, secondo una prospettiva non estranea alle intenzioni del legislatore del 1978”.