Oggi, 1 luglio parte il ‘bonus vacanze’, una delle iniziative previste dal Decreto Rilancio. Da oggi e fino al 31 dicembre 2020 sarà infatti possibile richiedere il contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Potranno ottenerlo i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro mentre l’importo del bonus è modulato secondo la numerosità del nucleo familiare: 500 euro per nucleo composto da tre o più persone, 300 euro da due persone, 150 euro da una persona.
Il bonus potrà essere richiesto e sarà erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee. Non si dovrà stampare nulla, ma si potrà averlo sempre a disposizione sullo smartphone: basterà mostrarlo all’albergatore quando si dovrà pagare il soggiorno direttamente presso la struttura scelta per le vacanze.
Si ricorda che il bonus può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto; può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia; è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore, mentre il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale). Lo sconto applicato come ‘bonus vacanze’ sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.
Bonus Vacanze, come funziona App Io?
L’agevolazione può essere utilizzata per l’80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico, che viene attribuito a un componente della famiglia al momento del pagamento presso la struttura ricettiva, e per il 20% come detrazione di imposta nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno, dalla stessa persona che ha utilizzato lo sconto e che quindi dovrà essere l’intestatario della fattura, del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale. Il bonus vacanze però dovrà essere utilizzato tutto insieme: le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva e devono essere documentate con fattura o ricevuta fiscale, con indicazione del codice fiscale di chi intende fruire del bonus.
Al momento del pagamento, per fruire dell’agevolazione si deve comunicare al fornitore il codice QR-code o il codice univoco generato dall’applicazione Io. La struttura ricettiva dovrà poi verificare la validità del bonus inserendo il codice, il codice fiscale del cliente e l’importo del corrispettivo: la pagina web dedicata è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate ed è accessibile con le ordinarie modalità di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia (Spid, Cie, credenziali Entratel/Fisconline). In caso di esito positivo, il fornitore può confermare l’applicazione dello sconto che recupererà, sotto forma di credito d’imposta: questo potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24senza limiti di importo oppure potrà essere ceduto a terzi, anche diversi dai propri fornitori, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione dovrà essere comunicata all’Agenzia attraverso una procedura web dedicata.