Al via le domande per il bonus psicologo. Da lunedì 25 luglio e fino al 24 ottobre del 2022 è possibile fare richiesta per ottenere fino a 600 euro per coprire la spesa di terapie psicologiche. La domanda va presentata all’Inps esclusivamente in via telematica.

Come fare richiesta

È necessario disporre delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). La procedura online è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’istituto di previdenza, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi”; “Servizi”; “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” (per risparmiare tempo è consigliabile cercare la voce tra quelle classificate alla lettera “P”). In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di contact center multicanale, telefonando da rete fissa gratuitamente al numero verde 803.164 oppure da rete mobile al numero 06.164164 (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Bonus psicologo 2022: a chi spetta

L’Inps nella circolare n. 83/2022 definisce i requisiti, le condizioni e le modalità di richiesta del bonus psicologo 2022, la cui domanda può essere inoltrata da parte di tutti i cittadini con un reddito annuo inferiore ai 50mila euro che abbiano la necessità di seguire un percorso di supporto e aiuto. Oltre all’Isee sotto i 50mila euro è necessaria la residenza in Italia. Il contributo è stato introdotto dal dl 228/2021 convertito dalla legge 15/2022. Le regioni (e le province autonome di Trento e Bolzano) possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati iscritti come psicoterapeuti all’albo psicologi. Il beneficio, in misura massima di 600 euro a persona, è parametrato all’Isee (importo più alto per Isee più basso):

  • in caso di Isee inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
  • in presenza di Isee compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
  • in caso di Isee superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.