Con la circolare 11/E/2020, pubblicata ieri, 6 maggio, l’Agenzia delle entrate ha fornito nuove risposte ai quesiti, pervenuti da associazioni di categoria e professionisti, relativi all’applicazione delle disposizioni fiscali previste dal Decreto Cura Italia (recentemente convertito, con modificazioni, in Legge) e dal Decreto Liquidità.

Le risposte dall’Agenzia delle Entrate sul Decreto Liquidità

Nella prima parte la circolare chiarisce che rientrano tra gli adempimenti tributari sospesi fino al 31 maggio (da effettuare entro il 30 giugno), tra gli altri, i seguenti:

  • la presentazione della dichiarazione annuale Iva;
  • la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020;
  • la presentazione della comunicazione liquidazione periodica (Lipe) del primo trimestre 2020;
  • la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 2020;
  • la presentazione del modello EAS;
  • la presentazione del modello Intra12 (dichiarazione mensile relativa agli acquisti di beni/servizi da enti non soggetti passivi d’imposta e da agricoltori esonerati);
  • la denuncia di eventi successivi alla registrazione dell’atto (avveramento della condizione sospensiva, esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della stessa o il verificarsi di eventi idonei a modificare gli effetti giuridici che impongono una ulteriore liquidazione dell’imposta di registro).

Viene inoltre chiarito che la sospensione degli adempimenti, disposta dall’articolo 62 del Decreto Cura Italia, che, letteralmente, è riservata ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, si applica anche nei confronti delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante identificazione diretta o un rappresentante fiscale.

Le spese sostenute per l’acquisto di mascherine sono detraibili?

Sì, se costituiscono dispositivi medici. È quindi necessario controllare che nello scontrino/fattura di acquisto sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE.
In mancanza, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.
Il soggetto che vende il dispositivo medico può tuttavia indicare sullo scontrino/fattura la dicitura “prodotto con marcatura CE” e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, il numero della direttiva comunitaria di riferimento: in questo caso, il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.
Le spese sono detraibili anche se gli acquisti non sono effettuati in farmacia.