Da oggi, e fino al 22 aprile, è stata disposta – con decreto n. 50 del 3 marzo – la riapertura e aggiornamento delle graduatorie ATA terza fascia, la cui domanda può essere compilata online. I profili per i quali ci si può iscrivere, in base ai titoli di accesso posseduti, sono: assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, assistente tecnico, infermiere, addetto alle aziende agrarie, guardarobiere.

Per accedere al portale del Ministero dell’Istruzione, è sufficiente inserire le credenziali di cui si è già in possesso (username e password), qualora sia già stata effettuata la registrazione. In alternativa, si accede con le credenziali SPID. Una volta selezionata la provincia in cui iscriversi, e indicata la scuola alla quale si intende inviare la domanda, comparirà la schermata.

Dati anagrafici e di recapito

L’istanza propone i dati anagrafici e di recapito dichiarati in fase di iscrizione al portale del Ministero dell’Istruzione. Prima di procedere, è dunque necessario assicurarsi che siano corretti ed eventualmente modificarli secondo le istruzioni.

  • Per modificare i dati anagrafici, basta accedere all’Area Riservata di Istanze online e seguire le indicazioni presenti nella sezione Dati personali
  • Per modificare i dati di recapito, basta accedere alla sezione Funzioni di Servizio sul portale delle Istanze online e seguire le indicazioni presenti alla voce Variazioni dati di recapito.

Attenzione anche all’email: Il dm n. 50 del 3 marzo 2021 afferma infatti che l’istanza deve contenere “l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura, nonché, facoltativamente, il numero telefonico. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati”.

Inoltre, “l’utilizzazione della procedura di convocazione per posta elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda l’indirizzo di posta elettronica (PEO o PEC)”. E soprattutto, “l’amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazione, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell’aspirante circa il proprio indirizzo di posa elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell’istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore”.

Per ogni profilo bisognerà scegliere: conferma, aggiornamento, inserimento, cancellazione, nessuna operazione.

Francesca Perrotta