Vediamo le modifiche al trattamento psicologico imposto. Una disamina politica e legale con il parere degli esperti.
Si è chiusa la votazione rispetto all’Ordine nazionale degli psicologi italiani per votare la modifica del proprio codice deontologico. L’esito è stato favorevole. Vediamo 9.034 per i favorevoli e 7.617 contrari. Nei giorni precedenti due modifiche hanno acceso il dibattito e hanno fatto entrare in allarme una parte degli iscritti, ma anche professionisti che con gli psicologi lavorano tutti i giorni, perché vanno a stravolgere interamente due articoli.
Trattamento psicologico imposto: l’articolo 24
L’articolo ha come oggetto il consenso informato sanitario nei confronti di persone adulte e capaci. Si è parlato anche del 31 che riguarda il consenso informato sanitario nei casi di persone minorenni o incapaci.
A regolare l’esercizio c’è innanzi tutto la Costituzione che dice all’art 32 che recita
«Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»,
e
«nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata»
ciò chiaramente nel caso si tratti di minorenni o incapaci il consenso è subordinato a chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Tutto questo cambierà in direzione di una maggiore libertà per gli psicologi.
Fino ad oggi l’unico caso in cui il consenso informato decade è per il trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Con il TSO ci si riferisce ad uno strumento rivolto alla tutela di una persona affetta da malattia mentale: si tratta di una privazione di libertà tollerata dal nostro ordinamento solo per casi eccezionali e di reale pericolo. Il TSO è regolato in modo stringente dalla legge Basaglia. La legge ha chiuso i manicomi in Italia e ha ridotto la possibilità di abusi. Per emettere un TSO sono necessari due pareri medici:
- l’ok del sindaco, che pronuncia un’ordinanza
- la convalida dell’ordinanza, che deve essere convalidata dall’autorità giudiziaria entro 48 ore.
La modifica passata in votazione del trattamento psicologico imposto:
Vediamo un’aggiunta al codice secondo il seguente passaggio:
«Nei casi di assenza in tutto o in parte del consenso informato, ove la psicologa e lo psicologo ritengano invece che il trattamento sanitario sia necessario, la decisione è rimessa all’autorità giudiziaria».
Dal Progetto Medusa leggiamo:
«Lo psicologo diventerà una figura lontana da quelli che sono i dettami della nostra figura professionale, accoglienza delle differenze, sostegno nel rispetto delle peculiarità dell’utenza e della professione e libertà di scelta»,
Bruna Rucci psicologa, psicoterapeuta e responsabile di Progetto Medusa.
Quello che è in ballo è infatti il libero arbitrio del paziente, ma anche dei genitori o delle figure responsabili, in caso si tratti di minori, che si vedrebbero scavalcati dal parere dello psicologo.
Parliamo delle separazioni coniugali con minori coinvolti o casi di violenza domestica in famiglia.
«La preoccupazione ancora maggiore riguarda le conseguenze che si avranno in ambito peritale. I consulenti tecnici d’ufficio (Ctu) avranno il potere di imporre qualsiasi trattamento psicologico ai bambini senza il consenso dei genitori. Si tratterebbe di un vero e proprio Tso, e gli individui perderebbero la facoltà di decidere se o meno sottoporsi a psicoterapia o percorsi, perdendo anche il diritto di decidere per i propri figli»
Bruna Rucci psicologa, psicoterapeuta e responsabile di Progetto Medusa.
Gli psicologi vengono nominati dai giudici per svolgere un lavoro di perizia e indagine durante i casi sopracitati. L’Ordine degli psicologi ha spinto per il sì:
«Un aggiornamento che facilita il lavoro: basti pensare alla possibilità di articolare il consenso informato in base alle diverse finalità ed ambiti degli interventi psicologici, ad esempio la scuola. Il consenso informato si rende necessario nei soli casi di “trattamenti sanitari” e non per qualsiasi attività professionale! Comincia una nuova fase di revisione dinamica, in progress».
Bruna Rucci psicologa, psicoterapeuta e responsabile di Progetto Medusa.
Anche le scuole:
Non saranno coinvolti sono i tribunali. Sono infatti sempre di più i centri scolastici che dispongono dell’assistenza psicologica per gli alunni:
«Cosa succederà con lo sportello psicologico? Uno psicologo potrà far ricorso direttamente a un giudice se c’è un rifiuto di cure, non rivolgendosi ai genitori e ai servizi sociali? Mi pare una scorciatoia preoccupante. Un pacchetto predisposto per entrare in maniera invasiva nella vita delle famiglie, una tendenza al controllo che non coincide con la prevenzione alla violenza»
Simona D’Aquilio, avvocata familiarista e consulente legale.
Resta da capire come un codice deontologico che voglia regolare il comportamento dei propri iscritti, possa riuscire a superare le leggi dello Stato. Perchè si parla di andare anche in contrasto con esse e di includere in questo anche il potere giudiziario. Intanto c’è chi fra i delusi annuncia già il ricorso al Tar.
Maria Paola Pizzonia, Autore presso Metropolitan Magazine