Il dibattito sui titoli delle canzoni in gara al Festival di Sanremo ha riportato l’attenzione su una domanda ricorrente: cosa succede se due brani hanno lo stesso nome? 

La risposta è semplice: nella maggior parte dei casi, nulla.  

Avere lo stesso titolo di una canzone già esistente non è vietato e non comporta automaticamente alcun blocco da parte di SIAE. Il tema emerge solo quando l’omonimia viene utilizzata in modo sistematico e fraudolento per generare confusione e alterare la corretta distribuzione dei diritti d’autore.  

SIAE a Sanremo e titoli omonimi: cosa è davvero in discussione 

Nel mondo della musica, l’omonimia è frequente. I titoli non sono necessariamente unici e non esiste una regola che imponga l’esclusività assoluta di una combinazione di parole.  

In Italia, il titolo di un’opera è tutelato solo se ha carattere distintivo e non genera confusione con opere dello stesso genere, come previsto dalla legge sul diritto d’autore. 

Non esiste quindi una tutela automatica del titolo in quanto tale: perciò, è perfettamente possibile che esistano più brani con lo stesso titolo, anche nello stesso repertorio purché ciò non comporti un rischio concreto di confusione tra le opere.  

SIAE non esiste per controllare i titoli o per decidere quali parole un artista possa utilizzare: non è questo il suo ruolo, in quanto organismo di gestione collettiva. Esiste per garantire che il valore economico generato dalla musica degli autori e degli editori che le hanno dato mandato di tutela venga correttamente attribuito a chi ne ha diritto e che chi paga per utilizzare la musica possa farlo in un sistema chiaro, trasparente e affidabile. 

SIAE, nello specifico, interviene quando qualcuno deposita in modo sistematico opere con lo stesso titolo di brani molto famosi al grande pubblico e già inseriti nel repertorio, nel tentativo fraudolento che quando tali canzoni vengano eseguite o riprodotte, venga indicato solo il titolo del brano e che quindi i compensi finiscano all’opera depositata successivamente anziché a quella effettivamente suonata. 

Si tratta quindi di misure che operano esclusivamente nei confronti degli iscritti SIAE, non di interventi sull’esecuzione artistica o sulla partecipazione a manifestazioni come il Festival. 

Quando l’omonimia diventa un problema: il rischio di confusione 

Il problema nasce solo in un caso preciso: quando l’uso di titoli identici o molto simili viene inserito in un comportamento sistematico e fraudolento. In altre parole, non è il titolo in sé a essere problematico, ma l’eventuale intento di incassare compensi che spetterebbero invece ad altri aventi diritto. 

Se un soggetto deposita opere con titoli identici o quasi identici a repertori noti e già registrati, in modo reiterato e con modalità tali da generare confusione nei flussi di pagamento, può verificarsi un rischio concreto: 

  • compensi attribuiti erroneamente, 
  • ripartizioni alterate, 
  • danno economico per i reali aventi diritto. 

In questi casi, l’intervento non ha nulla a che vedere con la censura. Riguarda l’integrità economica del sistema e la tutela degli aventi diritto, una missione che passa, tra le altre cose, anche dal nodo fondamentale della verifica della corretta dichiarazione nei borderò. 
Un tema molto vicino e parallelo a quello dell’identificazione degli intenti truffaldini dietro all’omonimia dei titoli è infatti il fenomeno dell’alterazione fraudolenta dei programmi musicali (borderò) relativi agli eventi aperti al pubblico, che SIAE, a tutela dei suoi aventi diritto, contrasta e intercetta servendosi di tecnologie basate su algoritmi avanzati come il brevetto Programmi Puliti. 

Perché SIAE non “blocca i titoli” 

È importante chiarirlo: SIAE non entra nel merito artistico delle opere e non blocca una canzone solo perché ha un titolo uguale a un altro. 

Il controllo non è sul nome, ma sui comportamenti. 

Il sistema dei diritti d’autore si basa su un’infrastruttura di dati – titoli, autori, editori, quote, utilizzi – che permette di trasformare i pagamenti effettuati da soggetti come organizzatori, broadcaster, locali o piattaforme digitali in compensi per gli aventi diritto. 

Se qualcuno prova ad aggirare e ad alterare questo sistema per ottenere compensi che non gli spettano, il problema non è creativo: è economico. 

E qui entra in gioco il ruolo di garanzia. 

Tutela doppia: autori e utilizzatori 

Un aspetto spesso trascurato è che prevenire comportamenti confusori tutela entrambe le parti del mercato. 

Da un lato, gli autori e gli editori legittimi, che rischierebbero di vedersi sottrarre una parte dei proventi generati dalle loro opere. 

Dall’altro, gli utilizzatori – come piccole e medie imprese, piccoli e grandi organizzatori di eventi, emittenti – che pagano i diritti per utilizzare musica in modo corretto e si aspettano che quei pagamenti vadano ai reali titolari. 

Se il sistema venisse distorto, il danno non sarebbe solo per chi crea, ma anche per chi contribuisce economicamente alla filiera musicale. 

Ecco perché il tema relativo ai titoli dei brani Sanremo che ha acceso l’attenzione sul ruolo di SIAE non è una questione di censura dei “titoli copiati”, ma di affidabilità del sistema e di intervento in caso di comportamenti reiterati e fraudolenti. 

Il concetto di “opera confusoria” 

 Le attività di controllo sulle opere potenzialmente confusorie non rappresentano un’iniziativa isolata di SIAE, ma si inseriscono nelle linee guida CISAC, la Confederazione Internazionale delle Società degli Autori e dei Compositori, che prevedono standard condivisi a livello internazionale per garantire l’integrità del repertorio, la qualità dei metadati e la corretta distribuzione dei proventi, anche in ambito transnazionale. 

Anche il Regolamento SIAE fa riferimento a situazioni idonee a generare confusione, anche solo potenziale.  

L’art. 34, infatti, non riguarda esclusivamente l’identità letterale del titolo, ma ogni elemento del deposito che, valutato nel contesto complessivo e anche alla luce del comportamento reiterato dell’associato, possa risultare idoneo a generare confusione nel repertorio e nella successiva fase di identificazione delle opere. La valutazione non è quindi meramente formale, ma sostanziale e contestuale. 

Non si tratta quindi della semplice coincidenza di due brani con lo stesso titolo, ma di una valutazione più ampia che considera: 

  • modalità e tempistiche del deposito; 
  • eventuale reiterazione di comportamenti analoghi; 
  • collegamento con programmazioni e utilizzi effettivi; 
  • possibili effetti sulla corretta ripartizione dei proventi. 

L’obiettivo non è comprimere la libertà artistica, bensì prevenire utilizzi strumentali del repertorio che possano alterare i flussi economici. 

Un esempio pratico: cosa potrebbe accadere 

Immaginiamo un locale che organizza una serata musicale e paga regolarmente i diritti per le opere eseguite. 

Se nel repertorio vengono inseriti titoli che sono intenzionalmente e sistematicamente volti a generare ambiguità rispetto a brani già esistenti, si può creare uno scostamento tra ciò che è stato realmente eseguito e ciò che è stato dichiarato (anche in buona fede) dal locale, alterando quindi la fase critica della ripartizione, che assegnerà proventi a brani a cui tali royalties non spetterebbero. 

Il locale ha pagato correttamente. 

Ma il compenso potrebbe finire, in parte, a un soggetto che non ne ha diritto. 

Intervenire su questo tipo di dinamiche significa tutelare il valore generato da tutti gli attori coinvolti. 

Tecnologia e controllo: perché l’analisi delle anomalie è un presidio di equità 

Nel dibattito pubblico, l’idea di controllo viene spesso percepita come un limite. 

In realtà, in un ecosistema complesso e digitalizzato come quello musicale, la capacità di individuare anomalie e bloccare attività fraudolente è uno strumento di equità e una garanzia per gli aventi diritto e per l’intero sistema culturale. 

Incrocio dei dati, analisi dei depositi, verifica delle programmazioni: tutto questo serve a garantire che il flusso economico che parte dagli utilizzatori e arriva agli autori non venga alterato. 

Non è una questione di rigidità burocratica, ma di integrità economica del sistema e di tutela degli aventi diritto. 

Sanremo e SIAE: oltre la polemica, il valore del sistema 

Ridurre il tema dei titoli omonimi a una polemica mediatica rischia di nascondere la questione centrale. 

Avere lo stesso titolo non è vietato. Ma quando l’omonimia diventa parte di un comportamento reiterato e fraudolento, volto a generare confusione e a intercettare compensi non dovuti, allora il tema cambia. 

Il ruolo di SIAE, in questo contesto, è quello di garantire equilibrio, proteggere chi crea e chi paga e assicurare che il valore della creatività venga riconosciuto correttamente, perché possa continuare a essere un valore per tutti.