Scuola Regione Lazio, lezioni in presenza per le scuole superiori: tutte le FAQ aggiornate

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Di Redazione Metropolitan

L’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha aggiornato tutte le domande frequenti – FAQ – sulla ripresa delle lezioni in presenza per scuole superiori di secondo grado. Il rientro in classe è previsto per giovedì 7 gennaio 2021, al 50%.

Regione Lazio: le FAQ dell’Urs

  • Posso fare a meno di rispettare le due fasce orarie di ingresso 8.00 – 10.00 o di aprire il sabato?
    Solo quando vi sia la completa impossibilità a organizzarsi in tal maniera o se gli obiettivi relativi al trasporto pubblico siano raggiunti diversamente e solo su autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale. Le scuole che ritengano di trovarsi in tale situazione dovranno chiedere al proprio Ufficio scolastico provinciale di farsi tramite di una richiesta di deroga, che dovrà essere adeguatamente motivata. Le scuole delle province di Rieti e di Viterbo non sono tenute ad aprire anche il sabato, ma possono mantenere l’organizzazione su sei giorni ove l’avessero già adottata;
  • Le difficoltà organizzative derivanti dalle due fasce di ingresso 8.00 – 10.00 e/o dall’apertura di sabato sono sufficienti, se ben rappresentate, a ottenere una deroga?
    È ben chiaro che riorganizzare gli orari a metà anno è complesso, per l’orario di uscita dei ragazzi, per la necessità di coordinare le scuole interessate dalle cattedre a orario esterno, per le esigenze spesso contrastanti delle famiglie e del personale, per la presenza di lavoratori anch’essi pendolari, ecc. Tuttavia, non può non prevalere la tutela della salute pubblica e individuale, che rende necessario questo nuovo sforzo. La scuola ha già dimostrato ampiamente, da marzo in poi, di essere in grado di organizzarsi nell’interesse degli studenti;
  • I miei studenti non usano i mezzi pubblici. Posso derogare alle indicazioni circa gli orari di ingresso?
    Sì. Le scuole che per ragioni contingenti siano frequentate esclusivamente da studenti che non utilizzano i mezzi pubblici possono fare a meno di aderire alle prescrizioni sugli orari di ingresso. A tal fine, devono comunque chiedere l’autorizzazione all’Ufficio scolastico regionale per il tramite del competente ufficio provinciale;
  • L’azienda di trasporto pubblico locale che serve la mia scuola – diversa da ATAC e COTRAL – mi consente di prescindere dalle indicazioni sugli orari di ingresso. Posso farlo?
    Sì, purché vi sia un impegno formale dell’azienda. A tal fine, le scuole interessate devono comunque chiedere l’autorizzazione all’Ufficio scolastico regionale per il tramite del competente ufficio provinciale, allegando la nota ricevuta dall’azienda, diversa da ATAC e COTRAL. ATAC e COTRAL, invece, hanno già rappresentato ai tavoli prefettizi la necessità delle due fasce orarie 8.00 e 10.00 e, quando si giungerà al 75% di studenti in presenza, anche – tranne che per Rieti e Viterbo – dell’uso del sabato. L’impegno formale dell’azienda è necessario in considerazione della responsabilità che, altrimenti, cadrebbe in capo al dirigente scolastico in tema di tutela della salute degli studenti e del personale;
  • Le prescrizioni relative agli orari di ingresso possono essere rispettate “compensando” le quote tra scuole diverse?
    Sì, purché si tratti di plessi serviti dagli stessi mezzi pubblici, ad es. perché contigui. Nel caso in cui i plessi appartengono a istituzioni distinte, occorrerà un accordo formale. Gli Uffici scolastici provinciali possono favorire, su richiesta, un accordo tra le scuole coinvolte;
  • Posso organizzare l’orario su sei giorni anche per gli studenti, per farli uscire prima il pomeriggio?
    Solo se l’azienda di trasporto pubblico locale comunica formalmente che ciò non pregiudica il rispetto delle prescrizioni volte a contenere l’epidemia. ATAC e COTRAL hanno già rappresentato ai tavoli prefettizi che è necessario, per quanto di loro competenza, che le scuole aprano anche il sabato – tranne che nelle province di Rieti e di Viterbo – lasciando però gli studenti su cinque giorni, così da ottenere un’ulteriore riduzione di un quinto nel numero di studenti che ogni giorno utilizzano i trasporti. Nelle province di Rieti e Viterbo l’organizzazione delle lezioni su sei giorni è possibile, previa verifica della disponibilità dei mezzi di trasporto con l’azienda interessata, al fine di ridurre il numero di ore giornaliere di lezione, così da poter rispettare più facilmente l’orario di uscita prescritto dai relativi Prefetti;
  • I miei studenti entravano alle 8.00 e alle 9.00. Se la prima ora del gruppo già delle 9 venisse assicurata in DDI, gli studenti entrerebbero alle 10 senza necessità – o quasi – di modifiche all’orario. Posso farlo?
    Sì, purché sia rispettato il diritto soggettivo di ciascuno studente a frequentare in presenza per il 75% del tempo-scuola – il 50% almeno sino al 16 gennaio – e purché ciascun giorno non frequenti più del 75% degli studenti – il 50% almeno sino al 16 gennaio;
  • Posso lasciare una maggior quantità di studenti in didattica digitale integrata, e conseguentemente evitare di riorganizzare gli orari?
    No. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e l’ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020 conferiscono a ciascuno studente il diritto soggettivo a svolgere l’attività didattica in presenza per il 50% del tempo-scuola tra il 7 e il 16 gennaio, e per il 75% presumibilmente dal 18 gennaio in poi. Salvo nuove e diverse prescrizioni governative, non è consentito ridurre tali percentuali. Riduzioni unilaterali potrebbero essere contestate giudizialmente dalle famiglie. Rimane ferma la possibilità per gli studenti di rinunciare a tale diritto ad es. perché “fragili”, purché seguano a distanza;
  • Le percentuali del 50% e del 75% devono essere rispettate a livello di popolazione scolastica complessiva oppure di singolo studente?
    Sia di singolo studente sia a livello complessivo, ferme restando le disposizioni derogatorie per gli studenti con disabilità o altri BES e per gli studenti con fragilità o conviventi con persone fragili. Ciascuno studente ha il diritto soggettivo a frequentare in presenza per il 50% del tempo-scuola – il 75% presumibilmente dal 18 gennaio in poi. Diversamente ci si esporrebbe a ricorsi da parte delle famiglie con tempo-scuola inferiore, con la probabile soccombenza dell’amministrazione per la difficoltà a motivare adeguatamente tali eventuali diversità di trattamento. Inoltre, le percentuali devono essere rispettate anche a livello complessivo, perché diversamente si verificherebbero pericolosi affollamenti sui mezzi pubblici;
  • La percentuale del 50% – del 75% presumibilmente dal 18 gennaio – comporta che ciascuno studente debba frequentare per due giorni in presenza su quattro – tre su quattro presumibilmente dal 18 gennaio – o posso organizzare l’orario in maniera che ciascuno studente sia presente tutti i giorni, ma solo per il 50% delle ore – 75% presumibilmente dal 18 gennaio?
    La partizione tra presenza e distanza deve essere, di norma, “verticale”, cioè deve prevedere giorni interamente in presenza intervallati da altri a distanza. Ciò perché, altrimenti, aumenterebbero sia il numero di studenti che utilizzano, ciascun giorno, i mezzi del trasporto pubblico locale, sia l’affollamento delle aule. Sono possibili anche soluzioni miste “orizzontali” e “verticali”, con riferimento all’orario precedente alla pausa natalizia, purché ciascun giorno non frequenti più del 75% degli studenti – il 50% almeno sino al 16 gennaio;
  • Posso fare a meno della didattica digitale integrata e riportare tutti gli studenti in presenza?
    Solo se si tratta di una misura necessaria per la corretta inclusione degli studenti con disabilità, oppure se nessuno studente si avvale del trasporto pubblico locale. Diversamente, verrebbero lese le misure di contenimento dell’epidemia, senza che vi sia una previsione normativa che lo consenta, sinora prevista solo per l’inclusione degli alunni con disabilità o altri BES. In ogni caso, occorre garantire il rispetto delle prescrizioni del Comitato tecnico scientifico in merito alla distanza inter-personale tra gli studenti e tra questi e il docente, all’areazione e all’uso dei dispositivi di protezione individuale;
  • Gli studenti possono consumare un pasto al banco, se lo desiderano?
    Sì, come già capita per le scuole del primo ciclo che hanno utilizzato il refettorio per inserirvi una o più aule, avendo cura di areare bene gli spazi;
  • A chi spetta riorganizzare l’orario di lavoro degli assistenti specialistici agli studenti con disabilità, in ragione dei nuovi orari di ingresso?
    Spetta al soggetto che ha stipulato il contratto con la cooperativa che li fornisce. Di solito, si tratta della scuola, che provvede coi fondi regionali. La riorganizzazione può avvenire, a parità di budget, anche avvalendosi dei recuperi orari derivanti dalle assenze degli studenti o dalle ore non svolte sino a questo momento;
  • Le famiglie lamentano l’incompatibilità tra i nuovi orari di ingresso e l’orario in cui si muovono per accompagnare i figli a scuola e per andare, poi al lavoro. Cosa posso rispondere?
    Sono in corso tavoli, presso le Prefetture, per rivedere anche gli orari di apertura delle attività produttive e dei servizi, nel senso di un maggiore scaglionamento e di una maggiore flessibilità. I tavoli termineranno i lavori prima del 7 gennaio;
  • Ci saranno risorse aggiuntive di personale, in particolare collaboratori scolastici, per agevolare la riorganizzazione degli orari?
    L’intesa in Conferenza unificata del 23 dicembre dà conto dell’impegno del Governo a “individuare ulteriori risorse ad incremento del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, per il riconoscimento di salario accessorio al personale ATA, al fine di garantire il proseguimento del funzionamento delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado anche nelle ore pomeridiane”. Il Governo è, quindi, ben consapevole della necessità e potrà provvedere, ad es. in occasione del prossimo decreto legge che autorizzerà un ulteriore scostamento di bilancio;
  • Le indicazioni fornite sull’organizzazione degli orari valgono per tutte le province?
    Ciascuna provincia ha ricevuto specifiche indicazioni dal relativo Prefetto – attraverso i documenti previsti dall’articolo 1, comma 10, lettera s – del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
  • Il ricorso alla giornata del sabato è obbligatorio oppure si può farne a meno?
    È obbligatorio, tranne che per le province di Rieti e di Viterbo, quanto meno da quando la percentuale di tempo-scuola in presenza salirà al 75%, quindi presumibilmente dal 18 gennaio. Si tratta di una misura che consente di ridurre di un sesto l’occupazione dei mezzi pubblici da parte degli studenti e che può consentire un minor affollamento nelle aule, giacché può succedere che venga meno la necessità di utilizzare aule poco capienti. Perciò, è posta a tutela della salute degli studenti, del personale e, quindi, della salute di tutti;
  • Le scuole delle province diverse da Rieti e da Viterbo che hanno già un orario su sei giorni, devono modificarlo per far sì che, fermo restando l’uso del sabato, ciascuna classe sia in presenza per soli cinque giorni?
    Sì. Le scuole interessate sono in numero tale da non poter concedere deroghe. Si rammenta, comunque, che l’indicazione del sabato sarà da applicare solo da quando la percentuale di studenti in presenza salirà al 75%;
  • Accertata la provenienza dell’utenza studentesca e l’utilizzo di mezzi pubblici, è comunque prescrittivo utilizzare i due orari di ingresso indicati 8.00 – 10.00 o è possibile prevedere un diverso scaglionamento?
    Si può fare a meno di adeguarsi alle indicazioni solo se vi è un impegno formale da parte delle aziende di trasporto pubblico locale coinvolte a garantire ugualmente la percentuale massima di riempimento dei mezzi. Vedi domande nn. 3 e 4 e relative risposte. Si rappresenta che ATAC e COTRAL hanno già rappresentato, ai tavoli prefettizi, la necessità delle fasce 8.00 – 10.00;
  • La riduzione dell’orario in presenza deve avvenire solo in modalità sincrona o può prevedere modalità asincrone?
    La riduzione al 50% – 75% dal 18 gennaio – dell’orario in presenza deve essere gestita nel rispetto delle linee guida ministeriali sulla didattica digitale integrata. Dunque, è possibile assicurare la parte rimanente attraverso una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona, che deve essere prevalente, e asincrona;
  • Gli Uffici scolastici provinciali possono assicurare un coordinamento tra scuole contigue?
    Sì, su richiesta;
  • L’apertura del sabato si applica anche alle scuole ebraiche?
    Naturalmente no, giacché prevale la tutela di cui all’art. 19 della Costituzione;
  • La mia scuola è frequentata anche da studenti di fede ebraica, che chiedono di non frequentare il sabato. Come devo comportarmi?
    Da quando la percentuale di tempo-scuola in presenza salirà al 75%, presumibilmente dal 18 gennaio, di norma cinque classi su sei frequenteranno di sabato, tranne che nella provincia di Viterbo. Le classi in cui sono presenti gli studenti di fede ebraica dovranno essere  tra quelle che frequentano da lunedì a venerdì, anche ove ciò comportasse necessariamente una riduzione nel numero di classi presenti anche di sabato al di sotto della frazione di cinque su sei;
  • Posso utilizzare ore di 50 minuti per semplificare l’organizzazione dei nuovi orari e per far uscire prima gli studenti?
    Sì, ai sensi dell’art. 4, co. 2, del decreto del presidente della Repubblica n. 275 del 1999. La medesima disposizione prevede, altresì, “l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio […], degli spazi orari residui“. L’art. 5 del medesimo decreto prevede ulteriori forme di flessibilità, nel “rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie“. Le circolari ministeriali n. 243 del 1979 e n. 192 del 1980 disciplinano la possibilità di un’eventuale riduzione dell’orario, per ragioni legate al pendolarismo, senza obbligo per i docenti di recuperare le frazioni di orario oggetto della riduzione. Tali circolari sono mantenute in vigore dall’art. 28 co. 8 del CCNL 29 novembre 2007 per effetto della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 1 co. 2 del CCNL 19 aprile 2018 e della deroga consentita dall’art. 2 co. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
  • Devo continuare a rispettare le prescrizioni del comitato tecnico-scientifico sulla distanza inter-personale e sui dispositivi di protezione individuale?
    Assolutamente sì;
  • Come devo comportarmi se non dispongo di aule sufficienti per garantire la distanza inter-personale di un metro – due tra studenti e docente comune?
    In questo caso è necessario organizzarsi in maniera tale che tutte le classi si rechino ogni giorno in presenza, ma per il 50% – poi il 75% – dei relativi studenti. Non sarà, invece, possibile organizzarsi in maniera che ciascun giorno si rechi in presenza solo il 50% – poi il 75% – delle classi, ma ciascuna per tutti gli studenti. Ciò dovrebbe consentire il rispetto della distanza inter-personale in tutti i casi. Ove ciò non sia sufficiente, occorre segnalare subito la difficoltà sia all’Ufficio scolastico provinciale sia a quello regionale;
  • Posso misurare la temperatura del personale e degli studenti all’ingresso della scuola?
    Sì. Non è necessario organizzarsi per acquisire la temperatura corporea all’ingresso. È, invece, necessario che gli studenti e il personale la misurino a casa, così da evitare di circolare per strada e sui mezzi pubblici ove abbiano una temperatura superiore alla soglia prevista – 37,5 gradi. Qualora la scuola decida, comunque, di procedere anche con la misurazione della temperatura all’ingresso, sarà possibile farlo purché le famiglie e le organizzazioni sindacali siano preventivamente informate di tale organizzazione e siano rispettate le indicazioni del Garante per la privacy nonché la prassi pubblicata dall’Associazione nazionale dei medici competenti. Il Garante ritiene che la misurazione della temperatura all’ingresso sia compatibile, sinché perdura l’emergenza epidemiologica, con la legislazione e la normativa in materia di privacy, purché non sia registrato il dato relativo alla temperatura corporea rilevata.

Chiara Bigiotti