Cosa fa l’Unione Europea?

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Di Maria Paola Pizzonia

Eccoci al secondo episodio di “Scienza Politica in Pillole”, dove approfondiremo la questione dell’Unione Europea.

Non ricevendo un’adeguata istruzione al riguardo, molta della popolazione italiana ha poco chiare le dinamiche di separazione dei poteri o le politiche pubbliche UE. Per questo è necessario proporre una versione divulgativa della struttura dell’Unione Europea e delle sue istituzioni. Con diversi ruoli e obiettivi. Io sono Maria e questa è

“Scienza Politica in Pillole”

Dopo una panoramica storica sulle necessità e gli eventi che hanno portato alla nascita dell’Unione Europea, ecco che sorge spontaneo chiedersi come sia funzioni attualmente L’UE.

Unione Europea, oggi:

L’Unione Europea non agisce in blocco, su qualsiasi materia. Intendo dire che al suo interno i vari ruoli e obiettivi sono ripartiti in una serie di “sottoinsiemi” che ne compongono le istituzioni. Questo rende più efficace l’azione politica della comunità e permette di dare adeguata attenzione ad ogni ambito.

Sin dai primi anni di vita delle Comunità europee (quando erano solo tre e distinte), si era parlato di comunità sovranazionali: un tertium genus, una nuova dimensione del diritto pubblico, a cavallo fra diritto interno e internazionale (il diritto comunitario appunto). L’UE, in sintesi, rappresenta questo.Prima di parlare nel dettaglio delle sue istituzioni, occorre fare un paio di premesse.

L’Unione governa l’insieme di un territorio che non è suo. Si dice infatti che L’unione Europea non ha la competenza delle competenze. Significa che non è suo compito stabilire cosa può disciplinare con le sue norme: l’Unione agisce soltanto in base al principio di attribuzione. Cioè in base a quel principio legale per cui ogni Stato Membro rinuncia volontariamente a parte della sua indipendenza esterna per delegarla all’Unione (le modalità di questo le approfondiremo più avanti). Non è quindi dotata di alcun apparato in grado di esercitare un effettivo potere coercitivo sugli stati. Anzi, per esercitare iò potere esecutivo deve passare servirsi dell’apparato.

Tutto rimanda alla TUE:

Spesso parlaremo del TUE, trattato dell’unione europea. Vi rimandiamo al link integrale per chi volesse leggerlo. Infatti il quadro istituzionale dell’Unione si fonda sugli organi elencati dall’art. 13 Tue e disciplinati dalle «disposizioni relative alle istituzioni» del titolo III Tue, nonché più in dettaglio dal titolo I della parte sesta del Tfue.

Ma vediamo come funzione quindi l’UE e come è ripartita:

Il Consiglio europeo:

È composto da:

  •  capi di stato o di governo degli stati membri
  • il suo presidente
  • il presidente della Commissione
  • vi partecipa anche l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte ogni sei mesi (a Bruxelles, la «capitale» dell’Unione). Il Consiglio europeo è l’organo che da l’indirizzo politico dell’Ue. Non esercita funzioni legislative e non va confuso con il Consiglio senza aggettivo. Il Consiglio europeo decide senza votare (per consenso), salvo che le deliberazioni a votazione previste dai trattati. Il presidente rappresenta all’esterno l’Unione per questioni di politica estera e di sicurezza comune e ne assicura la continuità interna tra poteri facilitando il raggiungimento del consensoe la coesione fra i componenti. Inoltre presenta dopo ogni riunione una relazione al Parlamento europeo.

Approfondimento composizione e funzioni: art. 15 Tueartt. 235-236 Tfue.

 Il Consiglio:

Viene definito anche «Consiglio dei ministri» ma quando leggete Consiglio senza nient’altro ci si riferisce a questo. È composto da un rappresentante per ogni stato membro a rappresentare il governo, quindi ogni ministro di ogni governo rappresenta lo stato per una determinata maniera. Cosa vuol dire? Significa che il Consiglio si riunisce «in varie formazioni», cioè una composizione diversa a seconda dei temi che deve affrontare. Coi ministri dell’agricoltura se il tema è la politica agricola, coi ministri dell’ambiente se il tema è la politica ambientale e così via.
Esistono due formazioni direttamente previste dal Tfue: il Consiglio «affari generali», composto dai ministri degli esteri o degli affari europei, e il Consiglio «affari esteri», composto dai ministri degli esteri.

Le altre formazioni, stabilite con decisione del Consiglio europeo, sono attualmente otto: ad esempio, il Consiglio Ecofin, composto dai ministri economici e finanziari. All’interno dell’Ecofin è costituito l’Eurogruppo, organo che si riunisce «a titolo informale», composto dai ministri dei 19 stati membri che hanno adottato l’euro, con un suo presidente in carica per due anni e mezzo (prot. n. 14).  

Le sue funzioni sono:

  1. esercita, insieme al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio;
  2. definisce e coordina le politiche dell’Unione;
  3. garantisce il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche, adottando «indirizzi di massima» (art. 121 Tfue); raccomanda le necessarie misure in caso di «disavanzo eccessivo»: se lo stato interessato 66non provvede, può intimargli di farlo ed eventualmente sanzionarlo (art. 126 Tfue);
  4. prende le decisioni relative alla politica estera e di sicurezza comune «in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo»; decide sulle questioni aventi implicazioni militari, ad esempio l’invio di missioni all’estero (art. 26 Tue).

Per approfondire: art. 16 Tueartt. 237-243 Tfue

 Il Parlamento europeo:

È composto da 705 membri (aggiornamento: 2019), garantendo la rappresentanza dei cittadini dei singoli stati in modo degressivamente proporzionale rispetto alla loro popolazione (vuol dire che il numero per ognuno degli stati, rispetto agli altri, cresce in relazione all’entità della popolazione, ma in proporzione via via minore). I membri del Parlamento europeo sono eletti per 5 anni direttamente dai cittadini dell’Unione con formule tutte proporzionali e ciascuno stato membro ha la sua legge elettorale. Non esiste ancora, anche se è prevista dal Tfue, una legge elettorale uniforme.  

Il Parlamento europeo è organizzato secondo il modello delle moderne assemblee rappresentative: i suoi membri si ripartono in gruppi politici che corrispondono in gran parte alle tradizionali famiglie politiche del continente (partito popolare europeo, partito del socialismo europeo, liberaldemocratici, verdi, sinistra unitaria europea), anche se dal 2014 è aumentata la presenza di altre forze politiche.

Le funzioni del Parlamento europeo sono andate costantemente crescendo nel tempo, e anche il Trattato di Lisbona ha confermato questa evoluzione. Il Parlamento europeo:  

  1. esercita «congiuntamente al Consiglio» la funzione legislativa; non ha l’iniziativa, ma può chiedere alla Commissione di presentare progetti di atti legislativi; per l’adozione degli atti si applica nella maggior parte dei casi la procedura legislativa ordinaria, che mette Parlamento e Consiglio su un piano di parità
  2. esercita con il Consiglio la funzione di bilancio
  3. il presidente della Commissione e ha il potere di obbligare alle dimissioni la Commissione. Inoltre può
    – istituire commissioni d’inchiesta;
    – rivolgere interrogazioni sia alla Commissione sia al Consiglio;
    – formulare raccomandazioni sulla politica estera e di sicurezza comune al Consiglio e all’alto rappresentante e viene regolarmente consultato da quest’ultimo (art. 36 Tue)
    –  eleggere il Mediatore europeo 

Per approfondire: art. 16 Tueartt. 237-243 Tfue

Il Mediatore:

Il Mediatore europeo è un organo che ha funzioni di difensore civico, al quale chiunque può rivolgersi per denunciare casi di cattiva amministrazione.

La Commissione Europea:

È composta da un membro per ciascuno stato, incluso il presidente e l’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (che è anche uno dei vicepresidenti).

Funzioni della Commissione è l’organo che «promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine». Essa agisce infatti «in piena indipendenza», con l’espresso divieto per i suoi membri di sollecitare o accettare istruzioni da alcun governo (i governi a loro volta si impegnano a rispettare tale indipendenza e a non cercare di influenzarli). In particolare, la Commissione:   Funzioni della Commissione

  1. ha l’iniziativa degli atti legislativi (che spetta alla Commissione e a nessun altro organo); presenta il programma legislativo annuale (che il presidente della Commissione illustra al Parlamento europeo nel cosiddetto discorso sullo stato dell’Unione); dispone di poteri normativi delegati e di esecuzione
  2. presenta il progetto annuale di bilancio e gli dà esecuzione;
  3. vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione (è il custode dei trattati); se uno stato non adempie ai suoi obblighi, la Commissione può intervenire 69prima mettendolo in mora, cioè intimandogli di provvedere, poi facendo ricorso alla Corte di giustizia mediante la procedura d’infrazione (art. 258 Tfue); può altresì ricorrere alla Corte di giustizia nell’ambito della procedura di controllo degli aiuti di stato concessi dagli stati membri a determinate imprese (art. 108 Tfue);
  4. ha il potere di rivolgere «avvertimenti» agli stati membri ai fini del coordinamento delle politiche economiche; sorveglia la situazione di bilancio in ciascuno stato e può proporre al Consiglio di iniziare una procedura per disavanzo eccessivo

La Commissione europea: approfondimenti art. 17 Tueartt. 244-250 Tfue.

La Corte di giustizia:

È composta da un giudice per stato, più 11 avvocati generali che studiano le cause e sottopongono alla Corte le proprie conclusioni. Sono tutti nominati dai governi per 6 anni fra personalità di indiscussa indipendenza e competenza; i giudici eleggono fra loro il presidente. La Corte ha un proprio statuto (prot. n. 3) e un proprio regolamento. Ha sede a Lussemburgo. 

Compito generale della Corte è assicurare «il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati». Essa giudica le controversie fra:

  1. stati membri;
  2. ra l’Unione e uno stato membro;
  3. istituzioni dell’Unione;
  4. persone fisiche o giuridiche e l’Unione (limitatamente ad alcuni casi).

Si tratta, in particolare, dei ricorsi per inadempimento contro le infrazioni compiute dagli stati membri e dei ricorsi di annullamento contro gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione in violazione dei trattati.

Di fondamentale importanza è che la Corte di giustizia si pronuncia in via pregiudiziale, cioè prima che le norme dell’Unione trovino applicazione in un processo. Avviene solo se una questione di interpretazione dei trattati e degli atti delle istituzioni è sollevata davanti al tribunale di uno stato membro e il tribunale ritenga necessaria una decisione della Corte di giustizia.

La Corte di giustizia: approfondimenti art. 19 Tueartt. 251-281 Tfue.

Il Tribunale:

Alla Corte di giustizia si affianca il Tribunale. Esso è competente per le azioni intraprese da persone fisiche o giuridiche (non per ricorsi degli stati o delle istituzioni), nonché per le controversie fra l’Unione e i propri funzionari. Il suo ruolo è dunque più limitato, essendo stato pensato proprio per sgravare la Corte da una parte del lavoro «minore». Esso è composto da 70due giudici per stato. Le sue decisioni sono impugnabili davanti alla Corte solo per motivi di legittimità (relativi cioè all’interpretazione del diritto).  

La Banca centrale europea:

È un organo particolare: dalla personalità giuridica propria un elevato grado di indipendenza rispetto alle altre istituzioni e ai governi. Una sua caratteristica infatti è il divieto accettare istruzioni anche poteri normativi.

La Bce ha un ruolo fondamentale in materia di politica monetaria, disponendo del «diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione». La Bce e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (Sebc, fra tutti gli stati) e l’Eurosistema (fra i soli stati della zona euro), il cui compito principale è assicurare «il mantenimento della stabilità dei prezzi», nonché sostenere le politiche economiche generali dell’Unione.

La Banca centrale europea: approfondimenti artt. 127-133282-284 Tfueprot. n. 4.

La Corte dei conti:

La Corte dei conti  È composta da membri, uno per ciascuno stato, nominati per 6 anni dal Consiglio. La sua funzione è assicurare il controllo dei conti attraverso l’esame delle entrate e delle spese dell’Unione: la Corte «controlla la legittimità e la regolarità» di ogni entrata e spesa e «accerta la sana gestione finanziaria», riferendo sulle attività svolte alle altre istituzioni dell’Unione; casi sospetti di frode o corruzione nella gestione dei fondi Ue sono segnalati all’ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf).  

Approfondimenti: artt. 285-287 Tfue

Gli altri due organi consultivi dell’Unione Europea:

Gli organi consultiviche assistono Parlamento europeo, Consiglio e Commissione: a) il Comitato economico e sociale, composto da rappresentanti delle categorie economiche e produttive, e b) il Comitato delle regioni, composto da rappresentanti degli enti regionali e locali; i loro membri, fino a 350, sono nominati dal Consiglio (artt. 300-307 Tfue).

Termina qui la seconda puntata sull’Unione Europea

Spero vi sia stata utile, ci vediamo il prossimo giovedì con la puntata conclusiva (forse?) sull’Unione. Se avete dubbi o vorreste approfondire qualcosa, non esitate a scrivermi. Sono Maria e siete stati con me per questa

Scienza Politica in Pillole!

Alla prossima!