
Per esporre la bandiera italiana si deve pagare una tassa di 140€? Ecco la nuova bufala che si sta diffondendo con una catena di S. Antonio su Whatsapp.
La nuova bufala di Whatsapp sull’esposizione della bandiera italiana
È stata da poco segnalata una nuova catena che sta circolando su Whatsapp, secondo la quale bisognerebbe pagare una tassa di 140€ e una serie di adempimenti, per poter esporre la bandiera italiana.
Ovviamente, questa, è l’ennesima nuova bufala che gira per il web.
La notizia si è diffusa a partire da un caso di un albergatore di Desio che, per anni, ha pagato questa tassa a causa di una falsa e sviata applicazione della norma.
Alla fine, la società che aveva riscosso i soldi per quattro anni (178,14 euro per le cinque bandiere che sventolavano sulla facciata), si è scusata e ha promesso che restituirà tutti i soldi.
“La lettera ci è arrivata questa mattina. La società concessionaria ci ha detto che si è trattato di un errore e che provvederanno a rifonderci le somme relative”.
Ha spiegato Daniele Caslini, proprietario, con la sorella Monica e il padre Gianni, dell’Hotel Saint John’s.
L’ammenda penale per vilipendio se la bandiera non è illuminata?
Lasciare la bandiera sul balcone di notte, senza illuminazione, non comporta nessun tipo di sanzione. Le norme impongono soltanto che essa sia esposta con decoro e che non sia deteriorata.
Di conseguenza, la bandiera non può essere stracciata, lacerata, scarabocchiata, distrutta o ripiegata.
La normativa vigente (L . 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121) regola l’utilizzo e l’esposizione della bandiera nazionale e della bandiera dell’Unione Europea.
In particolare la Legge 22/1998 detta disposizioni generali sull’uso delle bandiere, mentre il DPR 121/2000 costituisce “Regolamento del governo sull’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici”.
Anche per i privati, i quali possono scegliere autonomamente se esporre il tricolore, valgono le regole generali stabilite dalla normativa citata, come asserito in particolare dall’art. 1, comma 2 della Legge 22/1998:
“(…)Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia (…)”.
La medesima normativa non prevede specifiche sanzioni per la mancata osservanza delle prescrizioni descritte, ma resta salvo quanto stabilito dall’art. 292 del codice penale, così come modificato dall’art. 5 della Legge 24 febbraio 2006, n. 85:
“(…) Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni. Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali”.





