L’Agcm, L’Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto quattro istruttorie contro 4 società fornitrici di energia elettrica e di gas colpevoli di non aver rispettato l’articolo 3 del nuovo Decreto Aiuti bis. È una misura che prevede diversi restrizioni alle modifiche dei prezzi delle bollette fino al 30 aprile 2023 per tutelare il consumatore dal carobollette. Diversi sono le segnalazioni di illeciti arrivate all‘Antirust e all’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Entrambe hanno riposto con comunicato congiunto per porre fine ai tentativi illegali di alcune società di aggirare l’articolo 3 del Decreto Aiuti bis. Ecco cosa i fornitori possono fare e cosa non si può fare in base al nuovo Decreto Aiuti
Bollette, l’articolo 3 del decreto aiuti bis e le indagini dell’Agcm
“Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”. È quanto si legge nell‘articolo 3 del Decreto Aiuti Bis che stabilisce fino al 30 aprile 2023 anche l‘inefficacia di “preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”. Nonostante la nuova legge in vigore diverse sono le segnalazioni, arrivate all’Antitrus e all’Arera, di violazioni e aggiramenti della suddetta norma nelle nuove bollette.
A queste si aggiunge l‘indagine dell’Agcm che ha scoperto le irregolarità di quattro società fornitrici di energia elettrica e di gas. A finire nel mirino dell‘Autorità Garante della Concorrenza nel Mercato sono state la Iberdola, la On, la Dolomiti e la Iren. Per queste quattro società è scattata la contestazione di modifiche illegali dei propri contratti a clienti spesso inconsapevoli e tratti inganno. La Iberdola e la On, in particolare, avrebbero chiesto ad alcuni utenti la recessione del contratto per eccessiva onerosità ponendo in alternativa un nuovo accordo a condizioni peggiori.
L’accusa a Dolomiti e Iren
Alla Dolomiti invece è stata contestata la mancata efficacia delle comunicazioni di modifica dei prezzi di fornitura arrivate prima dell’entrata in vigore del decreto Aiuti Bis e quindi non valide perchè non ancora effettive. Alla Iren ha invece vengono contestate le comunicazioni sulla scadenza di tutte le offerte in essere e l’arrivo di nuove peggiori condizioni economiche con, in alternativa, le recensione del contratto. Oltre a queste quattro società , per altre 25, tra cui Eni ed Enel, sono state chieste informazioni per la verifica di tutte le comunicazioni di modifiche di contratto per accertare eventuali violazioni
Cosa si può fare con l’articolo 3 del decreto Aiuti Bis
Alle diverse segnalazioni di violazione dell’articolo 3 del Decreto Aiuti Bis l‘Antitrus e l’Arera hanno risposto che con la nuova legge le modifiche contrattuali per la fornitura di gas ed elettricità sono possibili solo a determinate condizioni. Sono impossibili, pertanto, fino al 30 aprile 2023 le variazioni unilaterali dei contratti ma restano valide le evoluzioni automatiche delle condizioni di contratto già stabilite al momento della stipula con l’accordo del consumatore e pertanto non unilaterali. Sono possibili altresì anche i rinnovi che prevedono, secondo Antitrust e Arera, la stipula di un nuovo contratto uguale a quello precedente e quindi senza variazione unilaterale.
Antitrust e Arera hanno fatto anche chiarezza sulle segnalazioni contro società che propongono condizioni economiche peggiori o la risoluzione del contratto al consumatore. In questo caso il fornitore non può ritenere risolto il contratto senza pronuncia giuridica e chiedere l’utilizzo dei servizi di ultima istanza perchè violerebbe le regole di attivazione dei contratti dell’Arera. Sul diritto di recesso infine, dopo la segnalazione degli utenti di diversi provvedimenti recessivi resi effettivi senza preavviso e con attivazione dei servizi di ultimi istanza, Antitrust e Arera hanno fato chiarezza. Per le due autorità il recesso del venditore è possibile per i piccoli utenti domestici solo per i contratti del mercato libero e se è previsto dal contratto stipulato e con un preavviso non inferiore a 6 mesi.
Stefano Delle Cave
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