Il Senato (con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astensioni) ha approvato il 4 marzo il ddl 1004 dal titolo “Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo”. Il disegno di legge, al cui interno sono confluiti sette disegni di legge, adesso passa alla Camera. Qualora venisse approvato in via definitiva, l’Italia diventerebbe uno dei primi Paesi europei a introdurre per legge una definizione di antisemitismo basata sugli standard internazionali. Tuttavia, il provvedimento ha acceso un aspro dibattito. Il timore principale è che l’adozione di una definizione così specifica possa, in certi contesti, comprimere la libertà di espressione. È questo un atto di censura?

Il ddl antisemitismo lede la libertà di espressione?

Il provvedimento approvato in Senato è, quindi, un atto deliberato di censura? Non esiste una risposta diretta a questo quesito, eppure il parere più quotato (e preoccupante) è che, pur non proponendosi con questa finalità, potrebbe accadere. Nello specifico, l’unione dei disegni di legge e la revisione in Senato hanno portato alla seguente riformulazione dell’art. 1: «La Repubblica italiana, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, ripudia ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a contrastarne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia, ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali». La definizione di antisemitismo adottata, inoltre, è la medesima formulata nel 2016 dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance).

Cosa si intende per antisemitismo e perché la definizione può essere problematica?

L’IHRA intende quindi per antisemitismo: «una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti. Le manifestazioni retoriche e fisiche di antisemitismo sono dirette verso singoli ebrei o non ebrei e/o alle loro proprietà, verso le istituzioni della comunità ebraica e verso le strutture religiose». Tuttavia, diverse organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International, hanno espresso forti riserve. Hanno sottolineato come «gli stessi estensori hanno invitato a non trasformare in legge e a non utilizzare in contesti di formazione universitaria». Il motivo principale è proprio «il rischio che si trasformi in strumento di censura e di repressione».

La risposta di Amnesty prosegue, evidenziando come nella definizione dell’IHRA «vengono ricondotti tra le matrici del cosiddetto antisemitismo moderno anche alcuni rapporti critici sulle politiche israeliane». Tra queste figura ad esempio «il rapporto di Amnesty International sulle violazioni della Convenzione sul Genocidio da parte dello stato di Israele nella Striscia di Gaza e quello sulle pratiche di discriminazione razziale e di apartheid messe in atto dallo stato di Israele nei confronti della popolazione palestinese sotto il suo controllo».

Accusare Israele di genocidio sarà considerato antisemita?

In un articolo di Città Nuova viene sollevato un altro punto critico in riferimento al dossier realizzato dal Senato. Nel ddl infatti vi è scritto: «Nel rispetto dei diritti costituzionali di libere manifestazioni e di espressioni del libero pensiero – ivi incluso il diritto di criticare le azioni del governo israeliano – appare evidente come dietro a posizioni antisioniste/anti-israeliane si celino atteggiamenti riconducibili all’antisemitismo». Si legge inoltre che l’antisemitismo si esterna anche «nell’espressione di opinioni anti israeliane che vanno oltre i limiti della critica politica in cui Israele è condannato per alcuni atti mai attribuiti ad altri Stati». È qui che emerge il nodo centrale sollevato dall’articolo: chi sarà l’arbitro incaricato di stabilire quando la critica a Israele valica il confine?

In Italia, come ribadito da Mattarella stesso, non vi è spazio né per l’odio razziale, né per l’antisemitismo. Indubbiamente qualsiasi forma che predica la violenza deve essere trattata con rispetto e consapevolezza. Tuttavia, l’ombra di censura che aleggia sul ddl 1004 preoccupa diversi esperti, in quanto potrebbe costituire una minaccia alla libertà di espressione e manifestazione garantita dalla Costituzione. Un contesto sociale e geopolitico in cui Netanyahu è indagato dalla Corte penale internazionale per genocidio, abuso di potere, corruzione e frode. Un contesto che vede Stati Uniti e Israele attuare un attacco «preventivo» che ha causato la morte di civili. L’odio razziale, indipendentemente dalla sua natura, deve essere contrastato. Censurare chi accusa Israele di genocidio, invece, non può essere contemplato.

Stefania Cirillo