Le mance vanno considerate a tutti gli effetti come facenti parte del reddito di un lavoratore e, per questo, vanno sottoposte a tassazione. È il principio di diritto sancito dalla sezione tributaria della Cassazione, con un’ordinanza depositata giovedì scorso nell’ambito di una causa che vede opposti l’Agenzia delle Entrate e un uomo impiegato con mansioni di capo ricevimento in un hotel in Sardegna.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e stabilito, anche ripercorrendo i principi già espressi in una sua pronuncia del 2006 – inerente le mance dei croupiers – che “in tema di reddito da lavoro dipendente le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del dpr 917/1986 e sono pertanto soggette a tassazione”.
I giudici di piazza Cavour hanno dunque, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, annullato con rinvio la decisione della Commissione tributaria della Sardegna la quale aveva dato ragione al lavoratore, il quale aveva ricevuto un avviso di accertamento per l’anno 2007 per reddito da lavoro dipendente non dichiarato per 83.650 euro corrispondenti a mance.
La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso dell’uomo, ritenendo non tassabili le mance, data la loro “natura aleatoria” e in quanto “percepite direttamente dai clienti senza alcuna relazione con il datore di lavoro”.
Di tutt’altro avviso la Cassazione, secondo la quale “deve essere condiviso l’assunto dell’Amministrazione finanziaria” per cui “l’onnicomprensività del concetto di reddito da lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto cio’ che il dipendente riceve, anche, quindi, come nel caso in esame, non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente puo’ fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo, affidamento”.
Le mance, anche se non sono corrisposte dal datore di lavoro, sono ricevute per l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e quindi possono essere tassate. Queste forme di compensi, stabilisce la Corte, rappresentano entrate su cui il contribuente “può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo, affidamento”. La Cassazione ha quindi annullato con rinvio la decisione della Commissione tributaria della Sardegna con cui veniva data ragione al contribuente
Il caso tornerà ora all’esame della Commissione tributaria regionale che dovrà riesaminare la questione sulla base della linea dettata dalla Suprema Corte.
Va precisato che, finora, le mance erano considerate escluse dalla tassazione. La circolare n.3/2008 dell’Agenzia delle Entrate definiva infatti non imponibili le donazioni di valore limitato, con riferimento all’articolo 783 del codice civile.
Non tutte le mance verranno tassate per effetto della pronuncia della Cassazione, ma solo quelle nei casi di “lavoro stabile”, come spiega al Messaggero il professor Marcello Lupi, docente di diritto tributario all’Università Tor Vergata di Roma. Rimarrebbero dunque esclusi tutti i lavoratori occasionali, come ad esempio quelli impiegati a stagione nel settore turistico.