Bonus di 100 euro in busta paga per il mese di marzo 2020: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il codice tributo da utilizzare nel modello F24.
Con la risoluzione n. 17 vengono fornite le istruzioni per il recupero in compensazione del premio per chi ha lavorato nella sede dell’azienda.
Secondo la relazione tecnica relativa ai settori che non hanno dovuto sospendere le attività, sarebbero il 15% dei dipendenti pubblici e il 50% di quelli privati a essere costretti a recarsi alle loro sedi di lavoro perché impossibilitati a svolgere le loro mansioni in smart working. Dei 19,5 milioni di dipendenti con redditi sotto i 40 mila euro, saranno dunque quasi 9 milioni quelli che riceveranno il bonus di 100 euro come indennizzo.
Come funziona il Bonus 100 euro
Agenzia delle Entrate istituisce con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 il codice tributo che i datori di lavoro dovranno utilizzare per recuperare il premio introdotto per i lavoratori che hanno lavorato in sede.
Si tratta di una delle novità del Decreto Cura Italia. Nello specifico, è stato l’articolo 63, comma 1 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ad introdurre il bonus, di importo pari a 100 euro, da riconoscere ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 40.000 euro.
Dopo il bonus per le famiglie, partite Iva e aziende, arriva anche il bonus per il dipendente che ha lavoro nel mese di marzo.
Chi deve richiederlo
Le istruzioni per recuperare l’importo del premio riconosciuto dal sostituto d’imposta arrivano dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 31 marzo 2020.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
«Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione».