Il saluto romano è apologia del fascismo solo nel momento in cui pone un rischio per l’ordine pubblico. Ad affermarlo è il procuratore generale della Corte di Cassazione, Pietro Gaeta. “Il saluto fascista rientra nel perimetro punitivo della “legge Mancino” quando realizza un pericolo concreto per l’ordine pubblico”, ha scandito davanti alle Sezioni Unite, chiamate ad esprimere un parere sui ricorsi presentati da alcuni attivisti di estrema destra, che diversi anni fa avevano fatto il saluto romano nel corso di una commemorazione a Milano, ed erano stati per questo imputati.
Gaeta si è espresso anche sui fatti dello scorso 7 gennaio, precisando che “Acca Larentia con 5 mila persone è una cosa diversa di quattro nostalgici che si vedono davanti ad una lapide di un cimitero di provincia ed uno di loro alza il braccio”. Il pg ha poi ribadito: “Bisogna distinguere la finalità commemorativa con il potenziale pericolo per l’ordine pubblico. La nostra democrazia giudiziaria è forte e sa distinguere. È ovvio che il saluto fascista sia una offesa alla sensibilità individuale. Diventa reato quando realizza un pericolo concreto per l’ordine pubblico. Non possiamo avere sentenze a macchia di leopardo in cui lo stesso gruppo viene assolto da un tribunale e condannato da un altro”.
Per il Saluto romano va contestata la violazione della legge Scelba, ecco cosa dice

Per il Saluto romano va contestata la violazione della legge Scelba, in particolare l’articolo 5 sull’apologia di fascismo, che può scattare quando c’è un concreto pericolo, da valutare in base a tutte le circostanze del caso, di ricostituzione del disciolto partito fascista . Questa le decisione delle Sezioni unite della Cassazione. Con la sentenza, di cui dovranno essere depositate le motivazioni, viene disposto un nuovo processo di Appello per otto militanti di estrema destra che avevano fatto il saluto romano nel corso di una commemorazione a Milano il 29 aprile 2016. Gli imputati erano stati assolti in primo grado nel 2020 per l’insussistenza dell’elemento soggettivo e poi condannati nel 2022 dalla Corte d’Appello.
La via scelta è piuttosto restrittiva. Non è del tutto facile dimostrare la violazione del divieto, previsto dalla legge del 1952 che attua la Costituzione, di rifondare il partito fascista. Le manifestazioni commemorative, sono dunque reato solo se il pericolo che questo avvenga è concreto e non può essere solo presunto in base alla sola violazione della legge. Più agevole la condanna seguendo la legge Mancino, del 1993 che, con l’articolo 2 vieta «manifestazioni esteriori, emblemi o simboli” propri di movimenti portatori di idee “fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico». Un reato che può concorrere con l’apologia.
Per le Sezioni unite «la “chiamata del presente” o “saluto romano” è un rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall’articolo 5 delle Scelba, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista» I giudici, inoltre, ritengono che “a determinate condizioni può configurarsi” anche la violazione della legge Mancino che vieta «manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». I due delitti possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge. L’articolo 5 della legge Scelba, la 645 del 52, citato dalla Cassazione, prevede che «chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire. Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell’articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni».





