Attualità

Togliere i rifiuti: come farlo al meglio

Togliere i rifiuti fa parte di quel fenomeno dell’abbandono dei stessi sulle strade da parte di ignoti

si riscontra all’ordine del giorno in varie Regioni della nostra Penisola, suscitando il disappunto e la riprovazione di cittadini e abitanti delle zone interessate, che segnalano tempestivamente situazioni simili auspicando che chi di dovere, dal canto suo, adotti le misure necessarie per reprimere l’inciviltà, e si adoperi per ripristinare lo stato dei luoghi. Il degrado ambientale esiste ma a volte non se parla abbastanza e non si rendono note quali siano dal punto di vista normativo le possibili strade percorribili. L’articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

L’articolo 192 rubricato “ Norme in materia ambientale” recita testualmente: “L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. Altresì è vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e’ tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”. L’articolo 256 punisce la discarica abusiva vera e propria, cioè l’attività di raccolta, trasporto, recupero , smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza autorizzazione.

Si tratta, in questo caso, di un reato penale, punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro, nel caso di rifiuti pericolosi, con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro, negli altri casi. L’articolo 256 rubricato “ attività di gestione di rifiuti non autorizzata” recita testualmente: “Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e’ punito:

con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.

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