Trent’anni di reclusione invece che un ergastolo: la sentenza di femminicidio che divide e fa emergere la necessità di introduzione della fattispecie.

Nel giugno 2022, a Cavazzona di Castelfranco Emilia, Salvatore Montefusco, un uomo di 70 anni, uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir e la figlia di lei, Renata, di 22 anni. Un duplice femminicidio che ha sconvolto l’Italia, non solo per la brutalità del gesto, ma anche per le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Modena. Montefusco è stato condannato a 30 anni di reclusione anziché all’ergastolo, come richiesto dalla Procura, perché il suo gesto è stato considerato “umanamente comprensibile” alla luce delle dinamiche familiari.

Una sentenza di trent’anni: le attenuanti che hanno evitato un ergastolo per un femminicidio

La decisione dei giudici ha suscitato ampio dibattito. Secondo le motivazioni, descritte in oltre 200 pagine, Montefusco avrebbe agito in un contesto di “forti conflitti” familiari. La Corte ha escluso la premeditazione e i motivi abietti o futili. Ha riconosciuto invece una condizione di “profondo disagio, umiliazione ed enorme frustrazione” che avrebbe portato l’uomo a reagire in modo abnorme. Si tratta di un passaggio chiave che, secondo i giudici, giustifica l’applicazione delle attenuanti generiche.

La confessione, la sostanziale incensuratezza dell’imputato, il suo atteggiamento collaborativo durante il processo e le tensioni familiari pregresse hanno contribuito alla decisione di ridurre la pena. Alcuni giuristi insistono sul fatto che “umanamente comprensibile” non sia sinonimo di “giustificabile” e che sia adatto al contesto. Altri, lo considerano un aspetto ideologico della sentenza.

Femminicidi e giustizia: un problema di narrazione

Le reazioni a questa sentenza evidenziano un problema radicato nel sistema giudiziario italiano e nella narrazione che lo accompagna. Si osserva una tendenza a cercare giustificazioni (“umanamente comprensibili”, citando l’infelice espressione) per atti di violenza contro le donne. L’assoluzione definisce “black-out emozionale” il momento in cui Montefusco ha scelto di impugnare un fucile e uccidere due persone. L’espressione non ha alcun fondamento psichiatrico e rischia di sminuire la gravità del gesto. Sollevare questioni (come quelle in questo articolo) sulla sentenza serve a giungere ad alcune conclusioni sul piano politico e sociale. Quali sono le misure da attuare per non perpetuare una cultura di tolleranza verso la violenza di genere che continua a essere pagata sui corpi delle donne? Il bias di genere, purtroppo, esiste a prescindere dal contenuto effettivo della sentenza, sovrastata (e in parte distorta) dalla sua narrazione mediatica.

Il femminicidio rappresenta forse la forma più estrema di violenza contro le donne. La narrazione giuridica, che in fin troppi casi minimizza questi crimini attribuendoli a “momenti di follia” (nemmeno il celeberrimo “raptus” ha fondamento scientifico) o “dinamiche familiari” non inquadra il problema nella dimensione pubblica, quindi politica, cercando di ricondurlo a quella privata. Senza una comprensione adeguata non solo si permettono bias e stereotipi sulla questione, ma non si arriva alla sua radice e quindi alla possibile soluzione.

La legittimità giuridica della sentenza: trent’anni invece che un ergastolo per un femminicidio?

Tuttavia, è necessario dire la sentenza che ha condannato Montefusco a 30 anni di reclusione è conforme alle norme del sistema penale italiano. La Corte ha applicato le circostanze attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del Codice Penale. Queste attenuanti consentono di ridurre la pena se emergono elementi positivi legati al reato o alla personalità dell’imputato. Tra le attenuanti riconosciute vi sono: la confessione spontanea, l’assenza di precedenti penali e il comportamento processuale corretto. Questi elementi hanno portato il giudice a ritenere le attenuanti equivalenti alle aggravanti. Ai sensi dell’articolo 69 del Codice Penale, in caso di equivalenza, si applica la pena prevista per il reato base, senza aumenti o riduzioni. La decisione è stata motivata in base ai criteri dell’articolo 133, che regola la discrezionalità del giudice nel concedere attenuanti, purché adeguatamente giustificata.

Le imputazioni iniziali sono state: l’omicidio aggravato dell’aver commesso il fatto in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti contro familiari, aggravato dal vincolo di parentela e dalla premeditazione, dalla crudeltà e dall’aver commesso il fatto in presenza di un minore. Non solo, troviamo anche: detenzione di arma da fuoco clandestina e quindi ricettazione (in relazione al possesso del fucile), maltrattamenti (in seguito a denunce ricevute). Inoltre era già stato condannato per bancarotta fraudolenta. Analizzare il caso in prospettiva femminista, comunque, è più contorto di quanto sembri.

Himpathy: una lente interpretativa

Il concetto di himpathy, introdotto dalla filosofa Kate Manne, descrive la tendenza a mostrare una empatia sproporzionata verso gli uomini autori di violenza. Il tutto a scapito della vita delle vittime. Questo fenomeno si manifesta quando la società, incluse le istituzioni giudiziarie, tende a giustificare o minimizzare le azioni violente degli uomini, enfatizzando le loro emozioni o circostanze personali. Paradossalmente, le esperienze e le sofferenze delle vittime vengono sminuite o del tutto ignorate.

Nel caso di Montefusco, l’enfasi posta sulle “dinamiche familiari” e sul “profondo disagio” dell’imputato potrebbe essere interpretata come un esempio di himpathy. Qui, l’attenzione si sposta dal crimine commesso alle circostanze personali dell’autore, con una sproporzione che rischia di offuscare la gravità dell’atto. C’è anche da dire che la sentenza, lunga per 213 pagine, chiede al lettore di “apprezzarne i contenuti, la portata ed il senso e di fare emergere la progressione degli eventi che ha condotto al duplice omicidio ed il clima familiare che ne ha costituito l’antefatto”. Osserviamola insieme.

Una sentenza difficile

L’esito della corte dichiara l’imputato responsabile di omicidio e detenzione di arma da fuoco clandestina. Esclude poi gli aggravanti di futili motivi e crudeltà. Ma esclude anche l’aggravante di premeditazione, tuttavia l’arma non era legalmente registrata a suo nome, e la sua provenienza è rimasta da chiarire. L’aver reperito l’arma o l’averla cercata in un luogo che presumibilmente era nascosto, rende l’idea della premeditazione plausibile, considerato che la letteratura scientifica rifiuta il concetto di “raptus”.

Escludere l’aggravate di crudeltà con un femminicidio commesso di fronte ai figli potrebbe avere un sottotesto ideologico. Infatti, certa giurisprudenza considera il trauma psicologico di un minore testimone come un fattore di crudeltà morale. È stato lui a chiamare il 112, riferendo: “Abbiamo bisogno di un’ambulanza e della polizia perché mio padre ha preso un fucile e ha ucciso mia sorella”. Escludere la recidiva poi, per quanto plausibile, è piuttosto macabro: dopo aver ucciso moglie e figliastra è piuttosto plausibile non commetterà altri femminicidi. Tuttavia, il clima di tensione familiare è piuttosto evidente. La moglie, non avendo accettato la separazione consensuale, intendeva ottenere la casa. Sembra che l’uomo fosse molto legato a quella casa, avendola costruita.

Senza fattispecie, non c’è reato?

Tuttavia anche qui emerge un ennesimo problema, legato al nostro sistema giudiziario. Non esistendo la fattispecie del femminicidio, inquadrare il reato è a discrezione della corte. La situazione di conflittualità ha quindi permesso di escludere “il tipico movente del femminicidio” riferendosi alla separazione. Nonostante alcune fonti sostengano che lui fosse d’accordo con la decisione, ricondurre il movente a dinamiche private esclude una dimensione strutturale del femminicidio.

Poiché il “femminicidio” non è formalmente riconosciuto nel codice penale italiano, i giudici devono ricorrere alle norme generali sull’omicidio (art. 575 c.p.) e applicare eventuali aggravanti legate al contesto del crimine (come quelle sui rapporti familiari o i motivi abbietti). Questo consente una certa flessibilità interpretativa, ma al contempo può portare a sentenze non sempre uniformi. Laddove una fattispecie autonoma imporrebbe criteri più stringenti per il riconoscimento di specifiche circostanze, l’assenza di una definizione normativa consente al giudice di decidere se e come applicare aggravanti esistenti.

Gli studi dell’Osservatorio STEP e di Flaminia Saccà

L’Osservatorio STEP, presieduto dalla professoressa Flaminia Saccà, si occupa di analizzare la rappresentazione sociale della violenza di genere nei media e nel sistema giudiziario italiano. Le ricerche condotte evidenziano come stereotipi e pregiudizi di genere influenzino la percezione e la valutazione dei casi di violenza contro le donne.

Secondo STEP, la narrazione giudiziaria tende spesso a rappresentare gli uomini autori di violenza come soggetti vulnerabili o travolti dalle circostanze. Dall’altra parte, le donne vittime vengono frequentemente ritratte come corresponsabili dei conflitti o delle tensioni che precedono i reati. Questo schema potrebbe sussistere nel caso Montefusco, sebbene una certa lettura potrebbe semplicemente definirlo “femmicidio” (mi rifaccio qui, all’articolo di Bonamoneta). Non è la sentenza presa singolarmente il problema, ma l’emersione di contraddizioni e lacune nel nostro ordinamento. Ricondurre il movente a dinamiche private ed escludere dimensione strutturale è stato possibile in quanto non esiste fattispecie. In caso di mancata fattispecie autonoma, il giudice ha più ampio margine di interpretare (sempre nel rispetto del principio di legalità). Ma queste le discrezionalità giudiziarie sono sempre prive di stereotipi o bias?

Saccà ha più volte sottolineato nei suoi studi l’importanza di contestualizzare la violenza di genere. Non si tratta di un fenomeno “personale” o “privato” né tantomeno “emotivo” o “passionale”. Parliamo di un fenomeno strutturale, radicato nelle disparità di potere tra uomini e donne. Un fenomeno che, ad oggi, necessita di una fattispecie, per tutelare pienamente tutti e tutte.

Trent’anni e niente ergastolo per un femminicidio: un commento sul carcere

La condanna a trent’anni di carcere per Salvatore Montefusco ha anche una chiave di lettura più profonda. A mio parere, rende necessario interrogarsi più profondamente sul ruolo del carcere come struttura punitiva. Nonostante sia necessario arginare i femminicidi, quando parliamo del carcere in Italia parliamo di una struttura violenta. Soprattutto, si evidenzia come ad oggi sia incapace di garantire una reale riabilitazione. In alternativa, la giustizia riparativa proporrebbe un modello che coinvolge vittime, autori del reato e comunità per riconoscere il danno. Si fonda sull’idea che si possa responsabilizzare e riparare, promuovendo di conseguenza una trasformazione sociale. Certo, applicarla ai femminicidi è complesso, ma necessario, in quanto proprio questi crimini riflettono profonde disuguaglianze strutturali che sovrappongono assi di potere. Probabilmente, solo un cambiamento sociale potrebbe effettivamente arginare il fenomeno.

Una giustizia che non riesce a integrare elementi riparativi e che (contemporaneamente) continua a perpetuare stereotipi rappresenta una società che non si assume la responsabilità di cambiare strutturalmente. È indispensabile investire tempo e risorse in percorsi di educazione, prevenzione e trasformazione culturale. Certamente è più costoso e impegnativo, ma solo così si potrà affrontare la radice del problema. Le mere risposte sanzionatorie sono intrinsecamente limitate e, se isolate, rischiano di essere insufficienti.

Trent’anni e non ergastolo per un femminicidio; serve un cambiamento culturale e legislativo?

Il caso sottolinea la necessità di un cambiamento sia culturale che legislativo nel modo in cui il sistema giudiziario italiano affronta i femminicidi. L’assenza di una fattispecie come il femminicidio effettivamente amplia il margine interpretativo dei giudici, lasciando spazio a scelte discrezionali sull’applicazione di aggravanti o sull’enfasi da dare al contesto. Gli esperti chiedono inoltre una maggiore formazione per magistrati e operatori del diritto. Questo potrebbe garantire che le dinamiche di genere e il peso strutturale della violenza contro le donne siano osservati e considerati in modo adeguato.

Organizzazioni come D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza) e Amnesty International hanno espresso indignazione per la sentenza. Sottolineano come essa rappresenti un esempio di “giustizia patriarcale” (termine già usato per descriverne varie, come l’agghiacciante “sentenza dei jeans” del 1999). La definizione trova senso nella misura in cui effettivamente produce e perpetua allo stesso tempo stereotipi già molto presenti nei giornali e nei tribunali. Una sentenza simile, a conti fatti, mina la fiducia delle vittime di violenza nel sistema giudiziario.

Il caso Montefusco è pregno di sfumature giuridiche e sociali, ma è certamente un’occasione di riflessione. Se da un lato la giustizia deve tener conto delle circostanze di un crimine (che in questo caso non si possono “tagliare con l’accetta”), dall’altro emerge la concreta necessità dell’introduzione di una fattispecie autonoma di femminicidio nel codice penale. Ciò risponde all’esigenza di riconoscere la specificità strutturale e sistemica della violenza di genere, conferendo una maggiore uniformità interpretativa e sanzionatoria da parte dell’autorità giudiziaria. Questo caso ne è un esempio: è tempo di affrontare il problema della violenza di genere con un approccio deciso ma, soprattutto, critico e strutturale. Approccio che includa coerentemente non solo pene adeguate, ma anche una trasformazione giuridica e culturale che abbia come obiettivo spezzare il ciclo della violenza.

Maria Paola Pizzonia, Autore presso Metropolitan Magazine