Giuseppe Bottai e la riforma dei Beni culturali

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Di Redazione Metropolitan

Giuseppe Bottai - Photo credits: televignole.it
Giuseppe Bottai – Photo credits: televignole.it

Fin dall’Unità d’Italia si è sentita la necessità di creare una forma di legislazione che si prendesse cura delle bellezze artistiche italiane. La prima legge organica “per la tutela delle cose di interesse artistico e storico” fu quella del 1° giugno 1939, a seguire il 29 giugno dello stesso anno, quella “per la tutela della bellezze paesistiche”. Furono emanate dal ministro dell’Educazione nazionale, Giuseppe Bottai.

Il Ministero dell’Educazione nazionale, istituito nel 1929 dal regime fascista, era l’organo responsabile dell’istruzione pubblica che a quel tempo comprendeva anche “antichità e belle arti”. Bottai ebbe l’incarico di ministro per sette anni, durante i quali fronteggiò la necessità di un’organizzazione strutturata per i beni del patrimonio italiano.

Giuseppe Bottai, tutelare il bello

La legge Bottai del 1° giugno poneva l’attenzione sul rapporto tra valore artistico e valore culturale. Questo concetto era legato a un’accezione ottocentesca del termine “bello”, meramente estetica. L’Italia del 1939 era infatti un paese dove la cultura in qualche modo era ancora un tema romantico e per pochi. Roma era il fulcro di una politica centralizzata che necessitava di una visione univoca in materia di cultura.

L’intervento di riordino tra le normative frammentarie e lacunose condusse alla legge Bottai, apparsa fin da subito rivoluzionaria. Per la prima volta si dichiarava il ruolo centrale dello Stato in materia di tutela dell’identità culturale. Esprimeva apertamente la responsabilità dell’amministrazione pubblica, vietava di esportare determinati beni, identificava aree protette e piani territoriali. Definiva linee guida imprescindibili.

L’articolo 9 e il Codice dei beni culturali e del paesaggio

Il merito del ministro Bottai fu quello di identificare la tutela del patrimonio culturale come tutela di un aspetto determinante dell’identità dei cittadini. La solidità della legge che emanò, fu un pilastro che riuscì a restare praticamente indenne alle trasformazioni della legislatura italiana. Giunse a far parte della Costituzione del 1948 nelle vesti dell’articolo 9. Di fatto venne inserita tra i primi dodici articoli e dunque tra principi fondamentali:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Questa consapevolezza ha affrontato trasversalmente le evoluzioni sociali, istituzionali ed economiche, giungendo alla definizione del Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004.

di Flavia Sciortino

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