Finisce lo stallo per il processo sull’omicidio di Giulio Regeni. La decisione della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 402 bis comma 3, del codice di procedura penale.
La Corte Costituzione, come già detto, ha sancito l’illegittimità dell’articolo 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’articolo 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa».

In attesa delle motivazioni della sentenza (il cui deposito è previsto nelle prossime settimane), la decisione della Consulta, cui si era rivolto il gup Roberto Ranazzi su richiesta formalizzata dal procuratore Francesco Lo Voi e dall’aggiunto Sergio Colaiocco nell’udienza del 3 aprile scorso, supera la ’stasi’ del procedimento a carico dei quattro 007 egiziani (irreperibili e quindi mai raggiunti da qualunque tipo di notifica) accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso a inizio 2016 in Egitto il ricercatore di origine friulana.
“Grande soddisfazione sicuramente per la possibilità di celebrare un processo secondo le nostre norme costituzionali che restano il faro del nostro lavoro. Per il resto aspettiamo le motivazioni”, ha detto il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi dopo la decisione della Consulta. La famiglia Regeni ha commentato: “Avevamo ragione noi, il no al processo ripugnava il senso di giustizia”





